Regolamento Capitolino per la Tutela e il Benessere degli Animali

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Titolo VIII

UCCELLI E ALTRI ANIMALI D’AFFEZIONE

Art. 40 -Detenzione e tutela degli uccelli.

1.ı Le dimensioni delle gabbie e voliere che ospitano i volatili devono essere tali da garantire lo svolgimento delle funzioni motorie e il rispetto delle caratteristiche etologiche delle singole specie, e comunque tali da consentire l’apertura alare e da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi. È sempre vietato l’utilizzo di gabbie con pareti curve.

2.ı Si deve inoltre garantire: a) la corretta posizione delle voliere, non esposte a correnti d’aria, alla luce artificiale

o solare diretta e sistemate ad adeguata distanza da fonti di calore;

b)ı una corretta e adeguata pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell’ambiente esterno;

c)ı un numero sufficiente di mangiatoie e beverini, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;

d) un adeguato nutrimento a seconda della specie; e) una vaschetta di acqua per il bagno degli animali da rinnovare periodicamente e mantenere pulita; f) un adeguato arricchimento ambientale, in special modo per gli psittacidi (pappagalli);

g)ı il posizionamento sulle voliere e sulle gabbie mantenute all’aperto di una tettoia che copra tutta la parte superiore e di adeguate protezioni, in particolare, del lato a nord. In caso di rapaci o altri animali notturni deve essere rispettata la loro naturale esigenza di penombra e riposo nelle ore diurne.

3.ı Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasporto e in caso di ricovero per esigenze sanitarie certificate da un medico veterinario.

4.ı È vietato:

a)ı rilasciare volatili in ambiente aperto, anche in occasione di cerimonie o feste, fatta eccezione degli interventi di reimmissione operati dai Centri di Recupero per animali selvatici autorizzati e riconosciuti;

b) lasciare all’aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici; c) tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua;

d)ı strappare e tagliare le penne, amputare le ali o parti di esse salvo che per ragioni medico veterinarie certificate. La certificazione deve riportare le motivazioni dell’intervento, deve essere conservata dal detentore e seguire l’animale nel caso di cessione a terzi;

e)ı mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo, fatte salve le norme vigenti sulla falconeria e/o diversa prescrizione medico veterinaria, che dovrà riportare la data di inizio e quella di termine del trattamento.

Art. 41 -Altri animali d’affezione

1.ı Le altre specie d’affezione, devono essere tenute in condizioni adeguate alle loro necessità fisiologiche ed etologiche.

2.ı Si deve prevedere in base alle caratteristiche specie-specifiche la possibilità di attività fisica al di fuori della gabbia, al fine di prevenire patologie e disturbi comportamentali, ove necessario sotto stretta sorveglianza.

3.ı Le gabbie o i locali che ospitano gli animali devono essere arricchiti, a seconda delle esigenze della specie che ospitano, con lettiere, rami intrecciati, tane, scatole-nido, vasche o altre attrezzature o strutture idonee.

4.ı Devono essere tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle femmine gravide o prossime al parto o in allattamento e con cuccioli che devono essere mantenute in gabbie o locali adeguati, dotati di nido e ogni idonea attrezzatura.

I conigli da compagnia devono essere sterilizzati. Si promuove la loro identificazione con microchip e l’iscrizione presso l’anagrafe volontaria gestita dalle associazioni, nelle more dell’istituzione di un’apposita anagrafe nazionale ufficiale.