Regolamento Capitolino per la Tutela e il Benessere degli Animali

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Art. 15 -Smarrimento, rinvenimento. l.ı In caso di smarrimento di un animale il proprietario e/o detentore dovrà fare denuncia entro 48 ore al corpo di Polizia Locale di Roma Capitale o ad altro organo di Polizia Giudiziaria e al Servizio Veterinario dell’ Azienda Sanitaria Locale competente per territorio

2.ı Chiunque rinvenga animali vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo alla Polizia Locale di Roma Capitale, che provvederà ad avvertire il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per il recupero degli animali. I costi del servizio di accoglienza e mantenimento di animali di proprietà, vaganti o incidentati, recuperati nel territorio capitolino sono a carico del proprietario e vengono detenninati annualmente con deliberazione dell’Assemblea Capitolina.

3.ı Nel caso di recupero di animali feriti, riconducibili a un proprietario/detentore, le spese di recupero, eventuale mantenimento e soccorso sono a carico dello stesso proprietario/detentore.

4.ı Roma Capitale favorisce, tramite l’Ufficio benessere degli animali e/o suoi delegati, il ritrovamento di animali smarriti mediante sistemi di divulgazione telematica su tutti i propri mezzi di comunicazione.

Art. 16 -Adozione, affido temporaneo, sterilizzazione.

1.ı Roma Capitale organizza e promuove, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, campagne di sensibilizzazione per il possesso responsabile degli animali e l’applicazione di microchip e per incentivare le adozioni degli animali abbandonati e/o ospitati presso i canili e rifugi pubblici e le strutture private convenzionate.

2.ı Roma Capitale al fine d’incentivare le adozioni, in conformità alla nonnativa vigente, promuove e sostiene l’esercizio del volontariato all’interno dei canili e rifugi capitolini e delle strutture convenzionate. La presenza delle associazioni di volontariato nelle strutture dovrà avvenire secondo le modalità previste dall’Ufficio benessere degli animali.

3.ı La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni fonna per gli animali di proprietà, è obbligatoria per i cani e gatti che transitano nel canile sanitario, nei rifugi pubblici e privati convenzionati con Roma Capitale, per i gatti delle colonie feline e per tutti i cani e gatti senza proprietario, recuperati e accuditi dalle associazioni di volontariato che collaborano con l’Amministrazione Capitolina.

4.ı Gli animali non possono essere dati in adozione, o affido temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro ai quali sia stato precedentemente confiscato un animale e a coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, o che abbiano patteggiato la pena per i reati in danno agli animali. La dichiarazione di possesso dei requisiti avverrà tramite autocertificazione e con successive verifiche da parte dell’Ufficio benessere degli animali.

Art. 17 -Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.

1.ı È fatto divieto agli esercizi commerciali di vendita di animali d’affezione di esporre gli stessi nelle vetrine o all’esterno del punto vendita o, comunque, renderli visibili dall’esterno. Roma Capitale promuove, anche attraverso il proprio patrocinio morale, gli esercenti che in forma volontaria non espongano all’interno dell’esercizio commerciale animali e si indirizzino verso un commercio etico e rispettoso del benessere animale.

2.ı Gli animali detenuti all’interno dell’esercizio commerciale, devono essere sempre riparati dal sole e in condizioni idonee di temperatura e aerazione, in spazi e giacigli confortevoli realizzati nel rispetto delle esigenze etologiche specie-specifiche, inoltre devono disporre di acqua e cibo di qualità e quantità sufficiente, in base alle specifiche esigenze.

3.ı Non sono consentite le attività commerciali ambulanti, anche a posto fisso, o occasionaii, che comportino la vendita diretta o indiretta di animali.

4.ı La vendita degli animali negli esercizi commerciali, in possesso delle regolari autorizzazioni previste, deve avvenire nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti nonché delle disposizioni stabilite all’articolo 6; inoltre il mantenimento degli animali all’interno dell’esercizio commerciale deve essere tale da evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.

5.ı Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle strutture di detenzione degli animali esotici fissate dalla Commissione Tecnica Regionale, istituita ai sensi della Legge regionale 14.12.1990, n. 89. Laddove non vi siano prescrizioni normative, le dimensioni delle gabbie e dei contenitori devono rispondere alle esigenze etologiche e di benessere animale e non devono in alcun modo arrecare lesioni agli animali stessi.

6.ı Le attività economiche con animali quali allevamento, addestramento, commercio o custodia devono essere autorizzate secondo le vigenti disposizioni di legge. Al fine dell’autorizzazione all’esercizio delle suddette attività devono essere rispettati almeno i seguenti requisiti, in conformità all’art. 5 dell”’Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003″: a) indicazione e generalità della persona responsabile dell’attività; b) i locali e le attrezzature utilizzati per l’attività (dimensioni dei box e degli annessi recinti all’aperto) devono essere dichiarati idonei e sufficienti dalle autorità sanitarie della Azienda Sanitaria Locale competente che ha effettuato il sopralluogo; c) indicazione degli animali da compagnia che si intende commercializzare, addestrare, allevare o custodire; d) attestazione del possesso, per il responsabile della struttura, delle cognizioni necessarie all’esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia; e) presenza dei registri di carico e scarico, regolarmente aggiornati, dei singoli animali da compagnia, compresa l’annotazione della loro provenienza e destinazione.

7.ı La cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti, salvo motivazioni sanitarie certificate per iscritto da un medico veterinario, può avvenire solo dopo i due mesi di vita, inoculazione del microchip e iscrizione nell’Anagrafe regionale degli animali d’affezione.

8.ı La vendita può avvenire soltanto in allevamenti ed esercizi commerciali autorizzati. Le attività di vendita degli animali e gli allevamenti, al fine di incentivare il possesso responsabile degli animali, devono fornire ai nuovi proprietari degli animali d’affezione, schede informative riportanti le caratteristiche etologiche dell’ animale e le esigenze specie specifiche.

9.ı È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani nonché l’addestramento con lo scopo di svilupparne l’aggressività.

Art.18 -Cessione cani e gatti di proprietà.

1.ı La cessione di cani e gatti di proprietà deve avvenire in conformità alle disposizioni legislative vigenti. È vietata la cessione, tra privati, di animali a titolo oneroso, anche in forma di rimborso spese, salvo iscrizione dei riproduttori allibro genealogico. privati che detengono riproduttori e/o fattrici devono comunicare le nascite di cucciolate all’Ufficio benessere degli animali e al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente.

2.ı Roma Capitale può autorizzare l’ingresso nei canili e rifugi capitolini di cani e gatti che non possano più essere accuditi dai proprietari per gravi e documentate situazioni. I cittadini residenti nel territorio capitolino che si trovano in tali situazioni, devono fare richiesta di cessione temporanea o definitiva all’Ufficio benessere degli animali che, valutate le motivazioni, darà consenso scritto al ricovero dell’animale presso il Canile Rifugio e, qualora si tratti di cessione definitiva, darà disposizione per una nuova adozione. Il mantenimento e la sterilizzazione, se non già effettuata, tranne nei casi di comprovata indigenza, saranno posti a carico del cedente. L’animale potrà essere avviato, per l’osservazione sanitaria preventiva, presso il Canile/Gattile Sanitario.