Regolamento Capitolino per la Tutela e il Benessere degli Animali

  • Autore dell'articolo:
  • Categoria dell'articolo:Normativa

Art. 19 -Eutanasia di animali.

1.ı La soppressione con metodo eutanasico degli animali d’affezione è consentita esclusivamente se gravemente malati, non più curabili e con prognosi infausta certificata da un medico veterinario con la specificazione della diagnosi e della relativa prognosi. È, altresì, consentita per animali la cui comprovata pericolosità sia attestata da diagnosi comportamentale, da parte di una commissione medico veterinaria nella quale sia presente almeno un medico veterinario esperto in comportamento animale, e da dichiarazione di “animale non recuperabile”.

2.ı La soppressione degli animali detenuti nei canili e nei rifugi pubblici capitolini e privati convenzionati potrà avvenire previo consenso informato deli’Ufficio benessere degli animali, fatta eccezione per le situazioni di urgenza dettate dalla sofferenza dell’animale; il certificato di morte con relativa diagnosi dovrà essere successivamente trasmesso all’Ufficio. L’eutanasia deve essere eseguita esclusivamente da un medico veterinario in base al protocollo internazionale che prevede l’anestesia profonda prima della sornrninistrazione del farmaco eutanasico.

3.ı Gli animali ospitati nei canili e nei rifugi pubblici e privati convenzionati dichiarati da una commissione medico veterinaria non più curabili, ma in grado di condurre una YÌta dignitosa, in alternativa alla soppressione possono essere affidati alle associazioni che ne facciano richiesta e siano in grado di gestirli purché non vi sia accanimento terapeutico per gli stessi animali.

Art. 20 -Interventi assistiti con gli animali (IAA).

1.ı Roma Capitale promuove e incoraggia nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione, assistenza, educazione e rieducazione delle persone con l’impiego di animali; riconosce il valore e l’utilità in campo sociale della corretta relazione uomo-animale nonché la valenza terapeutica degli interventi assistiti con animali (lAA), in sinergia con le tradizionali terapie sanitarie. Gli IAA devono svolgersi nel rispetto dei principi e dei requisiti previsti dal Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 70 del 9 marzo 2016 “Recepimento delle Linee Guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)-Accordo conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2015 e approvazione disposizioni regionali attuative”.

2.ı Le attività che prevedono il coinvolgimento di animali esplicano i loro benefici mediante l’interazione interspecifica che deve essere correttamente gestita e indirizzata. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e del benessere degli animali impiegati.

3.ı Le strutture e le équipe che operano nel campo degli IAA, nell’ambito del territorio capitolino, oltre a rispettare gli adempimenti previsti dalle suddette Linee Guida ed essere inserite negli appositi elenchi regionali, devono presentare annualmente specifica comunicazione all’Ufficio benessere degli animali.

4.ı La formazione dei professionisti e degli operatori di IAA deve essere conforme a quanto previsto dalle suddette Linee Guida.

5.ı Gli animali impiegati negli IAA svolgono un vero e proprio lavoro, pertanto il loro benessere va salvaguardato e monitorato sia durante le sedute di intervento sia nei periodi di inattività attraverso osservazioni etologiche e visite cliniche e comportamentali, nelle quali deve essere registrata qualsiasi alterazione fisica e comportamentale.

6.ı Gli animali che manifestano sintomi o segni di malattia e/o malessere psicofisico sono esclusi dai programmi di IAA. Al termine della carriera lavorativa, o in caso di esclusione, per cause sanitarie o di qualunque altra natura, dall’attività e dai programmi di lAA, il proprietario degli animali deve garantire il loro corretto mantenimento e una dignitosa condizione di vita assicurandogli cura, assistenza sanitaria e ogni altro bisogno essenziale.

7.ı Le disposizioni conseguenti all’Accordo di cui al precedente comma 1, vietano il coinvolgimento di animali selvatici o esotici, di cuccioli di età inferiore a un anno, di animali anziani, di animali che abbiano un’anamnesi di abbandono o maltrattamento (salvo completamento del programma di recupero), di femmine in estro o in stato avanzato di gravidanza, di animali affetti da patologie, acute o croniche, problematiche mediche o comportamentali.