Regolamento Capitolino per la Tutela e il Benessere degli Animali

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Titolo VII EQUIDI

Art. 31 -Modalità di detenzione

1.ı Roma Capitale promuove la tutela degli equidi attraverso l’adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi, reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti. Gli equidi impiegati in attività ludiche, sportive e negli lAA devono essere registrati con “NON D.P.A.” (non destinati alla produzione di alimenti) nell’Anagrafe Nazionale e nel passaporto individuale.

2.ı Le modalità di detenzione e gestione degli equidi devono essere conformi ai cosiddetti “livelli essenziali di benessere per l’animale” indicati dal “Codice per la tutela e la gestione degli Equidi” del Ministero della Salute, in particolare il proprietario e il detentore devono rispettare le esigenze etologiche e fisiologiche dell’equide provvedendo al suo benessere, alla sua idonea sistemazione, fornendo la corretta alimentazione e le cure necessarie. Gli equidi devono essere accuditi da persone in possesso di adeguate capacità e competenze in qualsiasi contesto, nell’ambito di attività economiche, nell’allevamento e nelle scuderie deve essere previsto personale in numero sufficiente. Deve essere altresì assicurata l’ispezione e la cura degli animali a intervalli adeguati e non meno di una volta al giorno, al fine di provvedere ai loro bisogni essenziali. Devono essere evitate pratiche di allevamento, addestramento e utilizzo che causino agli animali sofferenze o lesioni, che li pongano in stato d’ansietà

o ne ledano la dignità.

Art. 32 -Norme-generali.

l.ı Il proprietario e il detentore sono tenuti a verificare la salute e il benessere dell’equide nonché lo stato e l’efficienza delle strutture, delle attrezzature e degli impianti, sia automatici sia meccanici e ad ispezionare gli stessi almeno una volta al giorno. Qualora si rilevino difetti di funzionamento si deve provvedere prontamente alla loro riparazione e nel frattempo approntare adeguate misure per salvaguardare la salute e il benessere degli animali.

2.ı Le attrezzature e i diversi accessori devono essere posizionati in modo da non provocare lesioni agli equidi e, se accessibili, devono essere privi di asperità o spigoli appuntiti o taglienti.

3.ı Qualora gli equidi siano custoditi all’interno di un box va prevista la fruizione quotidiana di un paddock compatibile con le caratteristiche morfologiche della razza nonché la possibilità di regolare esercizio fisico.

4.ı È vietato accorciare il fusto della coda, impastoiare gli arti degli equidi e utilizzare mezzi di coercizione atti a limitare i naturali movimenti dell’animale, salvo specifiche prescrizioni medico-veterinarie, con l’indicazione della diagnosi e dei tempi di terapia.

5.ı È vietata la scuderizzazione permanente in posta.

6.ı Gli equidi, ad esclusione di quelli detenuti all’aperto, vanno puliti e strigliati regolarmente e si deve inoltre provvedere alla regolare cura e pareggio dei piedi.

7.ı Gli equidi devono essere iscritti all’apposita Anagrafe nazionale e devono essere sempre accompagnati dai documenti d’identità.

8.ı Il trasporto degli animali, ivi comprese le fasi di carico e scarico, deve svolgersi nel rispetto della normativa vigente ed essere adeguato alle esigenze fisiologiche, morfologiche ed etologiche dell’equide, evitando ogni sofferenza e svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi.

9. Gli equidi sono animali che in natura vivono in branco e preferibilmente in gruppi sociali. Dovrebbero poter socializzare con membri della loro stessa specie ma, ove ciò non sia possibile, altri animali possono essere impiegati per dar loro compagnia. L’introduzione di nuovi esemplari all’interno del gruppo sociale, dovrà avvenire gradualmente e sotto la supervisione di personale qualificato al fine di evitare il più possibile contatti violenti e facilitare quindi l’integrazione dei singoli soggetti. lO. Particolare riguardo deve essere adottato nei confronti dei puledri, e degli animali anziani. Soggetti debilitati fisicamente e/o psichicamente devono essere accuditi e curati al fine di raggiungere, ove possibile, il completo recupero delle condizioni psicofisiche prima di qualunque impiego in attività lavorative o sportive.

Il. l metodi di allevamento e di riproduzione devono garantire agli equidi e ai loro prodotti del concepimento condizioni di benessere nel rispetto delle caratteristiche fisiologiche ed etologiche degli animali. Fatte salve esigenze sanitarie certificate da un medico veterinario è necessario attendere almeno il compimento del quinto mese di vita per separare il puledro dalla fattrice.

  1. La soppressione con metodo eutanasico dell’animale è consentita soltanto in caso di patologie non curabili che generino un evidente stato di sofferenza. L’eutanasia deve essere eseguita esclusivamente da un medico veterinario in base al protocollo internazionale che prevede l’anestesia profonda prima della somministrazione del farmaco eutanasico. Il medico veterinario che esegue l’eutanasia deve rilasciare certificazione riportante la diagnosi e la prognosi.
  2. È vietato utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente.

14. Roma Capitale, riguardo alle stereotipie comportamentali -detti “vizi di stalla” -come il ticchio d’appoggio e il ballo dell’orso, vieta l’utilizzo del collare costrittivo e l’immobilità forzata legando l’animale ai due lati della testa, e promuove l’utilizzo di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell’equide all’aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).

Art. 33 -Alimentazione.

1.ı La corretta alimentazione è fondamentale per mantenere l’equide nelle condizioni ottimali. L’alimento deve essere di qualità e quantità adeguata in base alle caratteristiche di specie, di razza, età e stato fisiologico o patologico. Mangime e foraggio ammuffito o stantio non possono essere somministrati.

2.ı Le attrezzature per la somministrazione di alimenti e di acqua vanno progettate, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e non devono potenzialmente rappresentare per gli animali motivo di difficoltà gestionale o causa di lesioni.

3.ı Nel caso di equidi nutriti in gruppo le mangiatoie devono essere tali da garantire la possibilità di alimentazione per ciascun animale e ridurre al minimo i rischi di conflitto o competizione.

4.ı Il peso e lo stato di nutrizione di ogni equide vanno regolarmente monitorati al fine di individuare tempestivamente cali ponderali, indicatori di possibile stato di malessere o patologia. Qualunque variazione nella dieta, sia per qualità o quantità, deve avvenire in modo graduale, anche al fine di evitare eventuali patologie correlate.

5.ı Gli equidi non devono essere sottoposti a lavori intensi subito dopo la somministrazione di cibo.

6.ı Gli equidi necessitano quotidianamente di una elevata quantità di acqua che varia a seconda del singolo soggetto, dell ‘attività e della temperatura esterna; devono pertanto avere una costante disponibilità di acqua fresca, pulita, priva di residui e sostanze estranee che ne alterino sapore ed odore. Anche nel caso di equidi detenuti all’aperto l’accesso alle fonti di acqua deve essere agevole e l’acqua deve essere in quantità e di qualità adeguata. Gli abbeveratoi e i contenitori di acqua vanno puliti con regolarità. Nel caso di equidi scuderizzati l’erogatore automatico di acqua va previsto in ogni box.

Art. 34 -Custodia all’interno.

1.ı Le aree di scuderizzazione vanno realizzate e attrezzate in modo da consentire la permanenza degli equidi e lo svolgimento delle attività in condizione di sicurezza ed igiene sia per gli animali che per gli utenti. Tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione o che direttamente o indirettamente vengono a contatto con gli equidi, devono essere tali da minimizzare i rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.

2. Le strutture vanno realizzate in materiali idonei tali da resistere e proteggere gli animali dagli eventi atmosferici nonché garantire un adeguato isolamento termico. In particolare: a) Le pareti devono avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, e devono essere impermeabili, lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili.

b)ı Le pavimentazioni calpestabili destinate ai cavalli devono essere non sdrucciolevoli, con una pendenza moderata e tale da consentire il drenaggio e una facile pulizia delle superfici.

c)ı Gli accessi ai box devono avere un’altezza tale da consentire l’agevole passaggio degli animali. Le porte devono avere spigoli arrotondati e una parte inferiore di altezza tale da consentire che l’animale possa agevolmente guardare all’esterno. Le porte devono aprirsi o scorrere all’esterno ed essere provviste di meccanismi per assicurare la chiusura ma tali da garantire un’apertura veloce in caso di evacuazione degli animali per emergenza.

d)ı Deve essere garantita idonea illuminazione (naturale e/o artificiale) nonché adeguata aerazione.

e)ı La ventilazione naturale o forzata nei locali di detenzione deve essere tale da non creare correnti d’aria dirette sugli equidi. Le aperture, in caso di aereazione naturale devono essere proporzionali al volume della struttura. Un’adeguata pulizia e ventilazione delle scuderie sono fondamentali per ridurre al minimo le polveri.

t)ı Nelle aree di scuderizzazione deve essere garantita una temperatura compresa tra 0° e 30°C. in situazioni metereologiche particolari vanno assunte misure a tutela degli equidi anche attraverso una ventilazione forzata e/o impianti di nebulizzazione.

g)ı La lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico e possibilmente naturale, esente da polveri e muffe; deve essere mantenuta pulita e in condizioni igieniche adeguate, asciutta ed in quantità sufficiente, tale da assicurare protezione contro lesioni e consentire all’equide di sdraiarsi comodamente.

Art. 35 -Custodia all’esterno.

1.ı Gli equidi detenuti all’aperto devono disporre di protezioni naturali o artificiali, proporzionate al numero di animali presenti, che offrano riparo dall’esposizione ai raggi solari e dalle intemperie. I cavalli tenuti costantemente in aree all’aperto devono essere controllati almeno una volta al giorno.

2.ı Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di un’altezza adeguata ad impedire la fuga degli animali, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare lesioni.

3.ı La recinzione per i cavalli interi deve prevedere una staccionata a doppia linea e, se necessario, deve essere elettrificata lungo la parte superiore.

4.ı È vietata la pratica di legare l’equide in aree all’aperto, assicurandolo ad un punto in modo che sia confinato in detenninato spazio, salvo pmticolari situazioni, certificate da un medico veterinario, sotto la costante vigilanza del detentore e solo per un periodo di tempo limitato, utilizzando corde o altri strumenti di contenimento non lesivi per l’animale.

5.ı È consentito legare i cavalli per le operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, nonché per brevi soste. In tutti i suddetti casi gli animali devono essere assicurati in modo da consentirne la tempestiva liberazione in situazioni di emergenza.

Art. 36 -Attività con Equidi.

1.ı Nell’ambito delle diverse attività che coinvolgono gli equidi il detentore deve indirizzare le sue scelte verso le metodiche più rispettose del benessere dell’animale. È altresì compito del detentore: a) verificare che gli equidi che lavorano abbiano adeguati periodi di riposo. b) verificare che le attrezzature utilizzate per il lavoro e l’addestramento siano tali da non provocare danni agli animali.

2.ı La doma e l’addestramento devono avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche. Sono vietati metodi, prassi o.azioni che possono arrecare dolore o sofferenza all’ equide.

3.ı Le aree di lavoro devono essere di dimensioni idonee all’attività e al numero degli equidi impegnati e delimitate con recinzioni idonee. I fondi devono: a) essere tali da assorbire le sollecitazioni indotte dall’equide e le possibili cadute del cavaliere o del fantinoˇ b) essere privi di asperità che potrebbero provocare traumiˇ c) avere un drenaggio efficaceˇ d) essere tali da evitare il sollevamento di eccessive polveriˇ e) essere regolari nella composizione e privi di materiali estranei o di inertiˇ

4.ı La bardatura e i finimenti devono essere adeguati nella misura, tenuti in ordine e regolarmente puliti in modo da assicurare la comodità, la sicurezza e l’efficacia. È vietato l’uso di bardature e finimenti o di qualunque strumento accessorio o pratica (compresa la marchiatura a fuoco, la focatura dei tendini e la nevrectomia) tale da causare lesioni o sofferenze, sia fisiche sia psichiche, e che impediscano i movimenti naturali all’animale. Fasce e stinchiere da lavoro, se utilizzate, devono essere adatte allo scopo, messe correttamente per evitare disagi o lesioni e lasciate per il minimo tempo necessario.

5.ı Gli equidi devono essere sempre dissellati quando non lavorano per più di un’ora e privati di finimenti o qualunque altra attrezzatura che ne condizioni il normale movimento e/o l’utilizzo della bocca.

6.ı Gli animali non possono essere sottoposti al lavoro in caso di condizioni atmosferiche avverse (temperature oltre i 30°C, grandine e gelo) e comunque mai subito dopo la somministrazione di cibo.

7.ı È vietato utilizzare per lavoro animali malati o fiaccati, puledri, nonché le fattrici in stato di gravidanza avanzata oltre il terzo mese e gli animali anziani privi di certificato di idoneità medico veterinaria. Gli equidi anziani, malati o fiaccati devono altresì essere esclusi dalla riproduzione.

8.ı Se l’animale è sottoposto a tosatura, al fine di evitare pericolosi sbalzi termici, deve essere valutata la necessità di protezione con coperte o altri mezzi idonei.

9.ı Roma Capitale promuove la monta e le attività equestri effettuate senza l’utilizzo del morso e di altri strumenti coercitivi. Sono sempre vietati gli speroni con le punte.

10. Roma Capitale sostiene l’utilizzo di mezzi ecosostenibili, alternativi ai mezzi a trazione animale, cosiddette botticelle, i quali sono disciplinati da apposito Regolamento.

Titolo VII

ANIMALI ACQUATICI

Art. 37 -Detenzione di specie animali acquatiche.

l.ı Gli animali acquatici devono essere tutelati e possono essere detenuti, salvo specifici divieti previsti dalle leggi vigenti, nel rispetto delle loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche.

Art. 38 -Caratteristiche degli acquari.

1.ı Negli acquari gli spazi e le modalità di mantenimento di specie acquatiche devono prevedere:

2S

a) un volume d’acqua sufficiente a garantire il movimento naturale degli animali in relazione alla loro dimensione e morf.ologia e comunque non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati. In ogni caso l’acquario non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d’acqua; b) il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione dell’acqua, al fine di mantenere caratteristiche fisico-chimiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate; c) arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo e a creare il corretto arricchimento ambientale.

2.ı Gli animali acquatici devono essere custoditi in luoghi non eccessivamente esposti a luci e rumori intensi e continuativi, rispettando le esigenze di naturale alternanza di luce/buio o di semioscurità caratteristiche delle specie ospitate.

3.ı È vietato l’utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

Art. 39 -Divieti.

1.ı Fermo restando quanto già disciplinato dalla normativa vigente specifica in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquacoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è vietato: a) conservare ed esporre per la commercializzazione, sia all’ingrosso sia al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi a esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di vasche di adeguata dimensione munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell’acqua; b) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio; c) mettere in palio e cedere in premio, in occasione di fiere e manifestazioni popolari in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie; d) conservare ed esporre per la commercializzazione, sia all’ingrosso sia al dettaglio nonché per la somministrazione nei pubblici esercizi, i crostacei vivi su ghiaccio o su qualunque altro materiale che provochi ustioni o comunque dolore agli animali; e) tenere le chele legate ai crostacei per periodi superiori alle 6 ore.