Regolamento Capitolino per la Tutela e il Benessere degli Animali

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Titolo IV

CANI

Art. 24 -Modalità di detenzione.

l.ı È vietato detenere i cani legati o a catena. È consentito solo in casi particolari, per comprovate esigenze sanitarie o comportamentali motivate e celiificate da un medico veterinario, con indicazione della diagnosi, della prognosi e del tempo massimo di detenzione necessario al recupero dell’animale.

2.ı La dimensione dei recinti di custodia dei cani, fatte salve specifiche normative di settore, deve avere una superficie minima di 20 metri quadrati per cane ospitato; per ogni cane in più deve essere previsto l’aumento minimo di superficie di metri quadrati 6; per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a lO metri quadrati per cane, ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 5.

3.ı Il detentore a qualsiasi titolo di un cane deve garantirgli quotidianamente la necessaria attività motoria, per un tempo sufficiente ed adeguato alle sue caratteristiche etologiche nonché alle esigenze del singolo soggetto.

Art. 25 -Aree ludiche e di sgambamento.

1.ı Nell’ambito di giardini, parchi e altre aree a verde di uso pubblico, salvo specifici motivi ostativi, sono individuati, autorizzati e/o realizzati dall’Ufficio capitolino competente per le aree verdi, spazi destinati allo sgambamento dei cani, aree ludiche e percorsi per cani. Tali spazi sono indicati mediante cartelli e delimitati da recinzioni, ove consentito, nonché dotati anche delle opportune attrezzature.

2.ı Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, che devono vigilare affinché non arrechino danni alle strutture presenti né alle persone o agli altri animali.

3.ı L’accesso alle aree di sgambamento per cani e le norme di comportamento al loro interno sono disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 26 -Cane di quartiere o Cane libero accudito.

l.ı Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per persone, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero, così come enunciato nella Legge Regione Lazio n.34 del 21 ottobre 1997. Fermo restando il dovere per l’Amministrazione Capitolina di attuare, di concerto con i Servizi Veterinari delle ASL, la prevenzione del randagismo e il controllo delle nascite, i cani liberi nel territorio possono essere riconosciuti come “cani di quartiere” o “cani liberi accuditi”.

2.ı Nel rispetto della normativa vigente le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali operanti sul territorio o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani, propongono al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, per il nullaosta, e all’Ufficio benessere degli animali il riconoscimento del singolo animale come “cane di quartiere”, o “cane libero accudito” del quale assumono la responsabilità e l’onere della gestione, volta a garantire all’animale i parametri minimi di sostentamento, cura e benessere consistenti nella somministrazione quotidiana di alimenti, la pulizia del ricovero ed eventuali terapie.

3.ı I suddetti cani devono essere vaccinati, sterilizzati e sottoposti a vigilanza dal Servizio Veterinario dell’ Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, o da un medico veterinario libero professionista individuato dalle Associazioni di volontariato animalista. Inoltre devono essere dotati di microchip e iscritti all’ Anagrafe regionale degli animali d’affezione a nome di Roma Capitale con l’indicazione dell’Associazione o del privato che li accudisce in qualità di detentore. Il cane deve inoltre essere munito di collare e medaglietta di riconoscimento riportante i dati relativi a Roma Capitale oltre al numero di telefono del responsabile dell’ Associazione o del privato che ne assume la responsabilità.

Art. 27 -Raccolta deiezioni.

l.ı I proprietari e i detentori di cani sono obbligati all’immediata raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo da preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di tutti gli ambienti pubblici. A tal fine i conduttori dei cani hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro utile strumento. Sono esentati dal suddetto obbligo i non vedenti accompagnati da cani guida e le persone con disabilità impossibilitate a effettuare la raccolta delle feci.