IL SINDACO
Considerando il fenomeno di numerose aggressioni contro cittadini ed animali inermi causati dalla scorretta ed irresponsabile conduzione da parte di proprietari di cani appartenenti a razze considerate pericolose;
Visto il D.P.R. dell’8.2.54 n 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
Visto la legge n.281 del 14.8.91 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
Visto il D.M. del 14.10.96 “Norme in materia di affidamento dei cani randagi”;
Visto l’art. 672 del Codice Penale “Omessa custodia e mal governo degli animali”;
Visto la L.R. Lazio sulla “Tutela e protezione animali d’affezione”;
Visto l’art.638 del codice penale “Uccisione e danneggiamento di animali altrui;
Visto l’art. 2052 del codice civile “Danno cagionato da animali;
Vista l’ordinanza del Sindaco n. 356 del 30.05.1996 che istituisce le aree ludiche per cani;
Visto l’art. 38 comma 2 della legge dell’8.6.1990 n. 142;
Ordina
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 176 del Regolamento del Servizio veterinario del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consigli Comunale n. 1017 del 25.3.1980, sono considerati cani “di indole aggressiva” i cani appartenenti alle seguenti razze: pit bull, bull mastif, bull terrier, rottweiler, american staffordschire, dogo argentino, american bulldog, mastino dei Pirenei, cane corso, mastino napoletano, fila brasilero, perro de ganado majorero, doberman, cane da presa canario, staffordschire bull terrier, bandog, e incroci con tali razze e meticci;
2. La polizia municipale è incaricata di vigilare sul rispetto dell’obbligo di guinzaglio e museruola, di cui al citato art. 176 del Regolamento, in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico;
3. Chiunque conduca in luogo pubblico o aperto al pubblico, con guinzaglio e museruola, i cani di cui al n. 1 della presente ordinanza, è tenuto ad esibire, a richiesta della Polizia municipale, la scheda, o copia fotostatica della scheda, attestante l’iscrizione all’anagrafe canina, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34;
4. La Polizia Municipale, d’intesa con il servizio veterinario delle AA.SS.LL competenti, è incaricata di rilevare semestralmente ogni iscrizione nel registro di carico e scarico tenuto dagli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio ai sensi del primo comma dell’art. 20 della legge reginale 21 ottobre 1997, n. 34,di cani appartenenti alle razze di cui al precedente n. 1.
5. I veterinari ufficiali ed i veterinari incaricati di pubblico servizio iscritti all’ordine professionale sono tenuti all’applicazione dell’art. 16, comma 7, che prevede l’obbligo per i veterinari di segnalare al Servizio Veterinario competente l’esistenza di cani non iscritti all’anagrafe.
IL SINDACO
F.to Francesco Rutelli