Ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell’incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi
Il Ministro della Salute
Visto il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Visti i reiterati e sempre più frequenti episodi di aggressione da parte di cani di razza particolarmente pericolosa, quali i pit-bull;
Ritenuta la necessità e l’urgenza di adottare – in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia – disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
ORDINA
Articolo 1
1. Sono vietati:
a) l’addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità di cani pit-bull e di altri incroci o razze con spiccate attitudini aggressive appartenenti ai gruppi l° e 2° della classificazione della Federazione Cinologica Internazionale;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n.376.
Articolo 2
1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all’ articolo 1, quando li portano in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola, previsti dall’articolo 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320. E’ vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all’articolo 1:
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all’articolo 727 del codice penale;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.
2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti,
addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.
3. Chiunque possegga o detenga cani di cui all’articolo 1 è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle attività produttive.
4. I detentori che non intendono mantenere il possesso dell’animale nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie
competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del proprio cane.
5. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia e di protezione civile.
La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di entrata in vigore, che decorre dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 settembre 2003
Il Ministro della Salute