Regolamento Capitolino per la Tutela e il Benessere degli Animali

  • Autore dell'articolo:
  • Categoria dell'articolo:Normativa

Titolo I·

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 -Finalità.

1. Roma Capitale riconosce agli animali la natura di esseri senzienti e, in applicazione della normativa vigente, ne promuove il rispetto, la cura e il diritto alla presenza nel proprio territorio, disciplina la loro tutela e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.

2. Roma Capitale al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

3. Roma Capitale individua nella tutela degli animali anche uno strumento finalizzato al rispetto verso tutti gli esseri viventi, nonché espressione di elevato livello sociale e culturale.

4. Allo scopo di favorire l’affidamento e l’adozione degli animali abbandonati, Roma Capitale organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione e informazione, finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo, principalmente attraverso la sterilizzazione, l’apposizione del sistema identificativo (microchip) e l’iscrizione all’anagrafe regionale degli animali d’affezione, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato di cui all’art. 23, i Servizi Veterinari delle ASL, gli altri Enti e i veterinari libero professionisti.

5. Roma Capitale promuove, d’intesa con i Servizi Veterinari delle ASL, l’istituzione di oasi feline nelle quali introdurre i gatti che necessitano di un ambiente controllato e protetto e dei cosiddetti “santuari per animali domestici” dove vengono accolti animali domestici “da reddito”, oggetto di sequestri e/o confische, nel rispetto delle loro esigenze etologiche, senza finalità riproduttive e/o commerciali di alcun tipo.

6. Roma Capitale opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell’intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all’infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

Art. 2 -Competenze di Roma Capitale.

1. Roma Capitale, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, esercita la funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico~

2. Roma Capitale, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n,281 e s.m.i., è responsabile della tutela degli animali d’affezione presenti allo stato libero nel territorio capitolino e nelle strutture di ricovero e dell’espressione del consenso informato relativamente all’applicazione di terapie medico-veterinarie nonché al ricorso all’eutanasia per gli animali dei quali è giuridicamente responsabile, quando necessaria o prevista dalla legge.

Titolo II

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 -Definizioni.

1. La definizione generica di animale, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati e invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. Sono definiti animali d’affezione, in conformità alla Convenzione europea di Strasburgo per la protezione degli animali da compagnia, del 13 novembre 1987, ratificata con Legge 4 novembre 2010 n. 201 e alI”‘Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003″, tutti gli animali domestici che vivono con l’uomo, stabilmente o temporaneamente, a scopo di compagnia, ivi inclusi gli animali destinati a svolgere attività utili allo stesso. Gli animali appartenenti a specie selvatiche non sono considerati animali d’affezione, anche se detenuti in cattività, e ne deve essere scoraggiata la detenzione.

Art. 4 -Ambito di applicazione.

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio di Roma Capitale.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 -Custodia degli animali e obblighi dei proprietari e detentori di animali.

1. Il proprietario o detentore, a qualunque titolo, di un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione, a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo la specie, la razza, l’età, il sesso e il suo stato di salute. In particolare deve: rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;

  • assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico  ed etologico;
  •  consentirgli un’adeguata e quotidiana possibilità di esercizio fisico;
  •  prendere ogni possibile precauzione consentita per impedirne la fuga;
  •  garantire la tutela di terzi da aggressioni;
  •  assicurare la regolare pulizia e igiene degli spazi di dimora degli animali.

2. È consentito detenere nelle abitazioni e nei luoghi privati e in qualsiasi insediamento, un numero di animali d’affezione non prestabilito ma che sia rispettoso dell’etologia degli stessi anche in relazione alle superfici disponibili per ciascuno. Nel caso di più di due animali d’affezione di sesso diverso della stessa specie, fatto salvo il caso di allevamenti regolarmente registrati e riconosciuti, si deve provvedere alla loro sterilizzazione, che dovrà essere certificata da un medico veterinario. I luoghi di detenzione devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali stessi. Il proprietario/detentore deve ottemperare alle eventuali prescrizioni della ASL competente per territorio, dell’Amministrazione capitolina e della Polizia di Roma Capitale. .

3. Il detentore degli animali deve assicurare l’assenza di inconvenienti igienico-sanitari e l’osservanza della quiete pubblica, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e dei limiti della normale tollerabilità (ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia).

4. L’Amministrazione capitolina, su indicazione del competente Ufficio benessere degli animali, interverrà in caso di certificato sovraffollamento di animali nello spazio di abitazioni e/o luoghi privati, anche riconducibile al fenomeno c.d. di “animai hoarding”, ovverosia l’accaparramento e accumulo compulsivo di animali, tramite l’istituzione di un gruppo di intervento con le altre Istituzioni competenti quali servizi sociali, servizi veterinari delle ASL, CTU del Tribunale. Il gruppo sarà esteso, se necessario, ad altri soggetti (Autorità giudiziaria, Vigili del Fuoco, guardie zoofile ecc.) ciascuno per la propria competenza ai fini della tutela sia del benessere degli animali sia delle persone coinvolte.

5. Il Sindaco, quale autorità sanitaria, potrà disporre con proprio provvedimento il sequestro degli animali e lo sgombero dei luoghi per il ripristino delle condizioni igieniche.

6. Le operazioni di sgombero sia nel caso di animai hoarding sia durante gli interventi negli insediamenti abitativi abusivi nei quali sono detenuti animali, devono essere preventivamente comunicate e coordinate con l’Ufficio benessere degli animali.

7. I terreni e le aree di proprietà privata nei quali sono presenti cani o altri animali devono essere delimitati da recinzioni costruite e mantenute in modo idoneo a evitare che gli animali ospitati possano scavalcarle e superarle ovvero oltrepassarle con la testa in modo tale da poter mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall’altra parte della recinzione. La presenza di animali deve essere indicata mediante idonea segnaletica, chiaramente leggibile e comprensibile.

8. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno provvedere a farli visitare e curare da un medico veterinario, ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

9. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno accudirli e alimentarli tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici con riguardo alla specie, alla razza, all’età, al sesso e allo stato fisiologico o patologico, garantendo costantemente la possibilità di estrinsecare i naturali comportamenti della specie, secondo il proprio etogramma e soddisfare i bisogni essenziali in base alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. lO. I proprietari o detentori a qualunque titolo di animali devono garantire loro l’alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d’inizio e fine del trattamento.

Il. I proprietari o detentori a qualunque titolo di animali e le associazioni che abbiano in affido animali devono prevenire la riproduzione incontrollata.

  1. Nel caso di animali d’affezione destinati alla riproduzione, la stessa deve essere programmata nel rispetto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell’animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della femmina gravida o nutrice e della progenie, e con l’obbligo di mantenere i cuccioli di cane e gatto insieme alla madre per le cure parentali sino ai 60 giorni di vita, salvo gravi motivazioni certificate da un medico veterinario, nonché di cederli solo previa identificazione ed iscrizione nell’anagrafe degli animali d’affezione.
  2. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi di origine, e di non condurli o esporli in luoghi pubblici o aperti al pubblico, fermo restando il divieto di detenzione e riproduzione imposto dalle norme CITES.
  3. Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale volto ad impedire la nidificazione e lo stanziamento dei colombi o di altra avifauna urbana, dovrà essere effettuato evitando ogni possibile forma di maltrattamento degli animali.
  4. È fatto obbligo di identificare con microchip i gatti di proprietà, iscriverli all’anagrafe degli animali d’affezione e provvedere alla loro sterilizzazione qualora vengano lasciati vagare liberi. Qualora vengano detenuti animali di sesso diverso non sterilizzati dovrà essere fatta apposita comunicazione alla ASL competente e all’Ufficio benessere degli animali per eventuali verifiche.