Regolamento Capitolino per la Tutela e il Benessere degli Animali

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Titolo IX

TUTELA E PROMOZIONE DELLA BIODIVERSITÀ IN AMBITO URBANO

Art. 42 -Animali appartenenti a specie selvatiche.

l.ˇ La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata ai sensi della Legge Il febbraio 1992 n. 157 e s.m.i. e della Legge Regionale 15 aprile 1988 n. 18.

  1. Roma Capitale tutela la fauna selvatica autoctona, stanziaIe, migratoria e accidentalmente o naturalmente presente nel tessuto urbano, durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nei loro habitat naturali, di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
  2. Roma Capitale promuove la corretta convivenza delle specie selvatiche con l’uomo anche attraverso campagne di educazione e informazione.
  3. Roma Capitale tutela in modo particolare quelle specie in regressione, come i chirotteri, i rondoni, le rondini, i balestrucci, i rettili, e gli anfibi.
  4. È vietato molestare, recare disturbo, catturare, detenere, danneggiare, uccidere, rilasciare nell’ambiente, trasferire, commercializzare e addestrare animali appartenenti alle specie selvatiche detenute in cattività, fatte salve le norme sulla falconeria.
  5. È vietato sul territorio capitolino danneggiare o distruggere uova o larve, nidi e tane di specie della fauna selvatica autoctona.
  6. È vietato utilizzare la pratica del piro diserbo o la bruciatura delle stoppie.

Art. 43 -Avifauna.

1.ı Al fine di tutelare le specie di uccelli stanziaIi o di passo presenti nel territorio capitolino è vietato:

a) distruggerne i nidi, limitare l’accesso al nido, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente o indirettamente nuocere ai nidiacei;

b) danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone durante tutto l’anno. Possibili deroghe per la rimozione, sono ammesse in caso di interventi necessari per la messa in sicurezza di edifici previo parere favorevole rilasciato dall’Ufficio benessere degli animali, a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali;

c) danneggiare o distruggere la vegetazione riparia spontanea lungo le sponde di corsi d’acqua, stagni o laghetti nel periodo di nidificazione dell ‘avifauna stanziaIe o di passo, fatti salvi gli interventi urgenti dettati da ragioni di sicurezza e incolumità pubblica;

d) effettuare potature di siepi e alberi impiantati su suolo pubblico e privato nei mesi da aprile a luglio e comunque in tutti i periodi dell’anno qualora danneggino o rimuovano nidi o rìcoveri utilizzati da uccelli nel periodo riproduttivo, fatti salvi gli interventi urgenti dettati da ragioni di sicurezza e incolumità pubblica;

e) utilizzare dissuasori acustici per l’allontanamento degli uccelli in area urbana, fatti salvi gli interventi programmati dall’Amministrazione Capitolina per controllare e contenere alcune specie invasive e/o problematiche.

Art. 44 -Mammiferi, Rettili; Anfibi e Invertebrati.

l.ı In sintonia con i principi e le norme contenute nella vigente normativa dell’Unione Europea, nazionale e regionale, Roma Capitale tutela tutte le specie di fauna selvatica autoctona durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nei loro habitat naturali, di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

2.ı Sono sottoposti a speciale tutela sul territorio capitolino, per la loro progressiva rarefazione e per il ruolo che svolgono nel controllare le popolazioni di insetti, i chirotteri, gli anfibi, i rettili, in tutte le fasi della loro esistenza e i microhabitat specifici a cui essi risultano legati per la sopravvivenza; in particolare sono mantenute e tutelate le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie, comprese fontane, laghetti e piccoli specchi d’acqua nonché i siti riproduttivi e i rifugi di svernamento di rettili e chirotteri.

3.ı La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d’acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi o pesci, deve sempre avvenire previa comunicazione, con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo dalla data d’inizio dei lavori, al competente Ufficio benessere degli animali per gli eventuali controlli che escludano danni agli animali e il necessario coordinamento e supporto tecnico.

4.ı Sono tutelati tutti gli animali invertebrati, a eccezione dei casi di infestazioni problematiche, che saranno contrastate prioritariamente con metodi di lotta biologica in conformità alla normativa vigente. A tal fine l’Amministrazione Capitolina promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza.

5.ı Gli insetti sono parte fondamentale dell’equilibrio dell’ecosistema; sono oggetto di particolare tutela tutti gli insetti impollinatori, i coleotteri, le farfalle diurne e notturne, le api, i bombi e i loro habitat. Su suolo pubblico sono vietati i trattamenti adulticidi contro le zanzare, fatti salvi gli interventi urgenti e obbligatori dettati da ragioni sanitarie.

Art. 45 -Specie Sinantrope o Sinantropiche.

l.ı L’Amministrazione Capitolina predispone apposite campagne informative ed educative allo scopo di sensibilizzare i cittadini a comportamenti corretti finalizzati al controllo e contenimento delle popolazioni sinantrope presenti nel territorio capitolino rappresentate da specie animali selvatiche che vivono a stretto contatto con l’uomo senza diretti vincoli di dipendenza diretta con la specie umana; le più diffuse nelle aree urbane sono piccioni, storni, gabbiani, ratti.

2. Al fine di contenere l’incremento delle popolazioni sinantrope nel rispetto di adeguate condizioni igienico sanitarie e del decoro urbano, nonché per perseguire l’equilibrio dell’ ecosistema territoriale: a) è fatto divieto su tutto il territorio capitolino di somministrare alimenti ai suddetti animali allo stato libero, salvo per le persone e le associazioni appositamente autorizzate nell’ambito di progetti sperimentali e campagne di controllo di tali speCIe. b) a fronte di specifiche richieste, Roma Capitale può autorizzare singoli cittadini alla distribuzione di mangime adatto che dovrà essere somministrato in quantità e aree specificamente individuate.

c)ı è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l’insediamento e la nidificazione dei piccioni e dei gabbiani, evitando l’utilizzo di pratiche e strumenti cruenti e lesivi del loro benessere. L’utilizzo dei dissuasori nei condomini e abitazioni private deve essere preventivamente autorizzato dall’Ufficio benessere degli animali.

3.ı Al fine di contenere la proliferazione delle suddette specie, nonché per tutelare l’igiene e il decoro urbano, è fatto obbligo ai gestori di canili, a coloro che si occupano delle . colonie feline, dei cani di quartiere o cani liberi accuditi di rimuovere immediatamente e in modo accurato i resti di cibo qualora questi siano situati all’aperto, asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi, salvo contenitori fissi con dosatore, a esclusione dell’acqua da bere.

4. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti.

Art. 46 -Protezione degli habitat esistenti e creazione di nuovi habitat nelle aree verdi pubbliche.

1.ı Al fine di tutelare e favorire la biodiversità, nella progettazione di nuove aree verdi e/o nel restauro di quelle già esistenti, devono essere preferite le specie vegetali autoctone, sia per quanto riguarda le piante erbacee, sia quelle arbustive e arboree. Queste specie sono scelte e disposte in modo da ricreare associazioni vegetali il più possibile naturali.

2.ı Al fine di favorire la presenza degli insetti impollinatori, nelle aree a verde pubblico la programmazione degli interventi di sfalcio dell’erba deve tener conto dei periodi di tioritura e di produzione dei semi delle specie erbacee che compongono i prati.

3.ı Quando possibile, fatte salve ragioni di sicurezza, saranno conservati gli alberi morti, preferiti da specie non comuni come i picchi, nonché le ceppaie, che ospitano moltissime specie sia vegetali sia animali utili per l’equilibrio dell’ecosistema.

4.ı Roma Capitale promuove un censimento delle specie animali presenti all’interno di cave dismesse che presentino processi di rinaturalizzazione, ai fini di una ricollocazione degli esemplari o, in caso di presenza di specie protette, di una riqualificazione dell’area.

Titolo X

ANIMALI ESOTICI

Art. 47 -Gestione degli animali esotici.

1.ı La detenzione, il possesso e il commercio di animali esotici sono regolamentati in conformità alla normativa vigente. Roma Capitale ne scoraggia comunque l’acquisto e promuove campagne di informazione volte al possesso consapevole di tali specie.

2.ı È vietato abbandonare qualsiasi animale appartenente alla fauna esotica, in qualunque parte del territorio capitolino, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

3.ı L’Amministrazione Capitolina promuove programmi di monitoraggio, studio e gestione specifici sulle popolazioni di animali di origine alloctona, anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche preposte alla difesa del territorio e alla sua gestione, di enti e associazioni private.

Titolo XI

APPARATO SANZIONATORIO

Articolo 48 -Sanzioni amministrative pecuniarie.

l.ı Il procedimento di applicazione’delle sanzioni amministrative per violazioni a nonne del presente Regolamento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, determinate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, vigente pro tempore.

2.ı Per le violazioni del presente Regolamento, non diversamente sanzionate, e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3.ı Chiunque commette una violazione degli articoli 6 -8 -9 -12 -13 -14 -17 -44 del presente Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 480,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

4.ı Chiunque commette una violazione diversa da quelle indicate nel comma 3 è soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

5.ı Con separata deliberazione di Giunta Capitolina, adottata ai sensi dell ‘articolo 16, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n.689 potranno essere determinate le violazioni e le somme per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Articolo 49 -Sanzioni amministrative accessorie e misure cautelari.

l.ı In costanza di accertamento di taluna delle violazioni previste dal presente Regolamento, gli organi di vigilanza procedono al sequestro ai fini della confisca degli animali e dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nel rispetto e con i limiti di cui agli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2.ı Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro vengono affidati in custodia ad una struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione con l’Amministrazione Capitolina, oppure possono essere dati in affidamento temporaneo alle associazioni e a privati cittadini che ne facciano richiesta e diano garanzie di buona gestione dell’animale.

3.ı L’affidamento dell’animale a taluno dei soggetti o associazioni di cui al comma 2 è in ogni caso subordinato al parere scritto favorevole rilasciato dall’Ufficio benessere degli animali del Dipartimento Tutela Ambientale, atteso l’obbligo di legge, in capo al Comune, del mantenimento degli animali in caso di confisca.

4.ı Dopo l’intervenuta inoppugnabilità del provvedimento di confisca, gli animali vengono assegnati in adozione a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell’animale.

5.ı La violazione compiuta nell’esercizio di un’attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, di programmi di Interventi assistiti con gli animali (IAA) o di attività commerciale, subordinata al rilascio di un’autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l’applicazione della misura cautelare della sospensione del titolo abilitativo, fino a che non venga rimossa l’inadempienza, qualora si tratti di titolo abilitativo rilasciato da Roma Capitale. Il provvedimento è adottato dal Dirigente del Dipartimento Risorse Economiche.

6.ı Qualora, successivamente all’applicazione della misura cautelare della sospensione dell’attività di cui al comma precedente, si accerti la reiterazione della medesima violazione, a prescindere dal pagamento in misura ridotta, ovvero la permanenza della stessa violazione per un periodo superiore a giorni 30, si applica la sanzione accessoria della revoca del titolo abilitativo, qualora si tratti di titolo abilitativo rilasciato da Roma Capitale.

Scarica la 182a Proposta (Dee. G.C. n. 86 del 28 dicembre 2018) Approvazione del nuovo “Regolamento Capitolino per la Tutela e il Benessere degli Animali”.


Leggi il Regolamento Diritti Animali del 2005