Regolamento Capitolino per la Tutela e il Benessere degli Animali

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Art. 6-Divieti e prescrizioni.

1. È vietato sottoporre gli animali a qualsiasi forma di maltrattamento o adottare nei loro confronti qualsiasi comportamento lesivo dal punto di vista fisico e/o psichico e in contrasto con le vigenti disposizioni di legge.

2. È vietato lasciare i cani liberi di vagare per strade e aree pubbliche o di uso pubblico del territorio capitolino. I proprietari/detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non disturbino, specialmente in orario notturno, la pubblica quiete o rappresentino pericolo per la pubblica incolumità, l’ordine e il decoro. Gli incaricati alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento, oltre ad elevare le relative sanzioni amministrative a carico dei proprietari/detentori, devono invitarli Ca mezzo verbale) a porre gli animali stessi in condizione di non disturbare. L’Ufficio benessere degli animali provvederà, se del caso, a emettere opportuno provvedimento di prescrizione a ottemperare all’invito suddetto.

3. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, mantenerli in ambienti o temperature tali da nuocere alla loro salute, nonché all’esterno sprovvisti di cuccia o di idoneo riparo. La cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell’animale, deve avere il tetto impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell’animale.

4. È vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di sei ore giornaliere senza possibilità di accesso all’interno dell’abitazione e di integrazione con il nucleo familiare e in ogni caso durante tale permanenza devono avere adeguato riparo e disporre di acqua di qualità e quantità adeguata. Devono essere inoltre adottati gli accorgimenti più opportuni volti ad evitare stillicidi, lordure, esalazioni che rechino molestia ai passanti e al vicinato nonché pericoli per l’animale stesso. È altresì vietato isolarli in cortili, giardini, rimesse, box e cantine.

5. È vietato tenere animali in isolamento o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici e/o interspecifici tipici della loro specie.

6. È vietato detenere animali d’affezione in gabbia o in contenitori di qualunque materiale anche traforato, a eccezione dei casi di trasporto, di ricovero per cure, del periodo di svezzamento e di particolari prescrizioni medico veterinarie e a eccezione di uccelli, piccoli roditori, pesci, rettili e anfibi.

7. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti Cangusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della speCIe.

8. È vietato, ai sensi dell’art. 544 quinquies del Codice Penale, utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

9. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali nonché sottoporli a marchiatura a fuoco.

l0. È vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Eventuali carrelli e rimorchi, oltre a dover essere in regola con il codice della strada, devono garantire: sufficiente circolazione d’aria, spazio per consentire all’animale la stazione eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi, misure di protezione da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche.

11. È vietato trasportare o porre animali nel baule dell’autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt’uno con l’abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.

12. È vietato esporre gli animali, in luoghi chiusi e/o aperti al pubblico, a suoni, rumori o musiche a un volume tale da essere considerato nocivo.

13, È vietato, su tutto il territorio capitolino, esporre gli animali, a fini di tutela, agli effetti luminosi e rumorosi di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere. È comunque importante seguire le seguenti regole comportamentali, in caso di esplosione di petardi:

  • a) tenere gli animali il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi;
  • b) non lasciare gli animali soli;
  • c) non tenere i cani legati alla catena perché potrebbero strangolarsi;
  • e) non lasciare gli animali in giardino, sul balcone e comunque all’aperto senza possibilità di riparo; tenere gli animali in un luogo protetto e rassicurante e prendere tutte le precauzioni necessarie per scongiurare il pericolo di fuga;

1) durante le passeggiate tenere i cani sempre al guinzaglio, evitando anche di liberarli nelle aree per gli animali per evitare fughe dettate dalla paura;

è fondamentale non portarli fuori nelle ore immediatamente precedenti la prevista esplosione, perché spesso gli scoppi iniziano con anticipo;

  1. È vietato lasciare animali soli chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio, anche se all’ombra e con i vetri aperti, per un tempo superiore ai 30 minuti; è altresì vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dallo maggio al 31 ottobre di ogni anno.
  2. È vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su sé stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d’inizio e fine del trattamento.
  3. È vietato stabulare animali in box e/o locali con la pavimentazione in materiali sdrucciolevoli. È altresì vietato stabulare animali in box e/o locali con la pavimentazione in rete, fatto salvo quanto previsto in merito dalle normative di settore vigenti; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.
  4. È vietato detenere gatti alla catena. È vietato lasciarli chiusi in gabbie o trasportini salvo per il trasporto, le operazioni di cattura e recupero da parte dei tutor delle colonie feline o per motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l’obbligo di indicare la data d’inizio e fine del trattamento.
  5. È vietato, fatti salvi i casi specifici previsti per legge, mantenere animali esotici alla catena. È altresì vietato mantenere volatili esotici legati al trespolo se non per il tempo strettamente necessario al loro trasporto. È vietato non fornirli di un rifugio ove nascondersi alla vista dell’uomo; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari vi dovrà essere una gabbia per soggetto.
  6. È vietato l’uso di animali vivi per alimentare altri animali.
  7. È vietato, nel territorio capitolino, l’allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
  8. È vietato l’uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l’animale all’obbedienza o per impedire l’abbaiare naturale; è altresì vietato l’uso di collari a strangolo e di museruole “stringi bocca”, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, deve prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l’animale.
  9. È vietato tagliare o modificare, per motivi estetici, code e orecchie di animali d’affezione, liberi e/o detenuti a qualunque titolo, operare la devocalizzazione, tagliare la prima falange del dito o asportare le unghie ai gatti ovvero praticare la onisectomia. È consentita l’apicectomia auricolare per il riconoscimento a vista dei gatti sterilizzati delle colonie feline da praticarsi secondo le regole previste dalle buone prassi veterinarie. È altresì vietata qualsiasi forma di mutilazione su animali d’affezione, reddito o allevamento, fatti salvi straordinari interventi medico-veterinari, non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali. Le gravi condizioni di salute degli animali devono essere attestate per iscritto dal medico veterinario libero professionista o dei servizi sanitari pubblici che effettua l’operazione e copia di tale attestazione deve essere inviata al Servizio Veterinario dell’ Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ai fini dei relativi controlli.
  10. È vietato l’uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
  11. È vietato l’uso di macchine per il lavaggio o l’asciugatura di animali che non consentano all’animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
  12. È vietato cedere, vendere e affidare animali a chiunque possa fame uso o commercio per sperimentazioni, spettacoli e attività di intrattenimento per il pubblico non autorizzate.
  13. È vietato cedere, vendere e affidare animali a soggetti minorenni.
  14. È vietato vendere o cedere a qualsiasi titolo cani e gatti privi di microchip e non iscritti nell’ Anagrafe degli animali d’affezione.

Art. 7-Abbandono di animali.

1.ı È vietato, ai sensi dell’art. 727 del Codice Penale, abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico sia selvatico detenuto in cattività e/o appartenente alla fauna esotica, in qualunque parte del territorio capitolino, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2.ı È fatta salva la liberazione da parte di apposito personale in ambienti adatti, di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 8-Avvelenamento di animali.

1.ı Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente; sono vietate altresì la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

2. Gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di prodotti fitosanitari o sostanze velenose che possono essere usate per il confezionamento di esche e per il cui acquisto è necessario il possesso di apposito tesserino per la manipolazione di sostanze velenose, hanno l’obbligo di registrare le generalità degli acquirenti. Tali dati, che devono essere conservati per tre anni, devono essere trattati secondo la normativa in materia di privacy. I soggetti e le ditte che effettuano i trattamenti di derattizzazione e disinfestazione devono essere in possesso di certificazione attestante il possesso di specifica abilitazione.

3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate, con almeno tre giorni lavorativi d’anticipo, salvo diverse disposizioni per motivi di sanità pubblica. Gli avvisi devono contenere l’indicazione di pericolo per la presenza del veleno, la durata del trattamento, l’indicazione delle sostanze utilizzate, l’eventuale antidoto, il numero del centro antiveleni nonché gli elementi identificativi del responsabile del trattamento. Al termine delle operazioni, il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e/o delle spoglie di ratti o di altri animali infestanti.

4. Il proprietario o detentore dell’animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati, o che presenti sintomi di avvelenamento, deve segnalare l’episodio alle autorità competenti tramite il medico veterinario che diagnostica il sospetto avvelenamento ai sensi del comma 5.

5. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia di avvelenamento conclamata, emette diagnosi di decesso e/o di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, causato da esche o bocconi avvelenati, ne dà immediata comunicazione al competente Ufficio benessere degli animali e al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica istituzionale, e per suo tramite all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, al quale dovranno essere inviati campioni biologici degli animali deceduti.

6. Il medico veterinario invia all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio eventuali campioni e in caso di decesso dell’animale anche la carcassa, al fine dell’identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l’avvelenamento, accompagnati da referto anamnestico utile a indirizzare la ricerca analitica. L’invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonché di esche o bocconi sospetti di avvelenamento avviene per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio o delle imprese con esse convenzionate, ovvero, previa autorizzazione della ASL, direttamente da parte del proprietario dell’animale.

7. L’Amministrazione, a seguito delle segnalazioni di cui al comma 6, dà immediate disposizioni per l’apertura di un’indagine da effettuare da parte della Polizia Locale in collaborazione con le altre Autorità competenti.

8. L’Ufficio benessere degli animali, entro 48 ore dall’esito delle prime indagini fisiche e/o necroscopiche che confermino o non escludano il sospetto dell’avvelenamento e/o di spargimento di sostanze velenose, con proprio provvedimento prescriverà le modalità di bonifica del luogo interessato, da segnalare con apposita cartellonistica per il periodo di tempo ritenuto necessario.

Art. 9 -Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, cantieri, sottopassaggi e cartellonistica..Obbligo di soccorso.

1.ı A salvaguardia dell’incolumità pubblica e a tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, l’Amministrazione, sulla base della valutazione del rischio, individua gli accorgimenti necessari quali sottopassi, rallentatori del traffico e barriere fisse o mobili di antiattraversamento stradale, per impedire l’accesso degli animali sulla carreggiata. Gli Enti proprietari delle strade devono installare apposita cartellonistica per segnalare l’attraversamento di animali con l’indicazione, mediante apposita figura stilizzata, della specie presente nel territorio interessata ai singoli attraversamenti, come previsto dal Codice della Strada. Sui pannelli fonoassorbenti e sulle vetrate deve essere applicato un adeguato numero di sagome anticollisione ai fini della salvaguardia degli uccelli.

2.ı I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone e aree interessate dalla presenza di animali selvatici, domestici o di colonie feline, devono prevedere, in fase di progettazione, un’idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e dame comunicazione all’Ufficio benessere degli animali almeno 60 giorni prima dell’inizio previsto dei lavori. Nel caso di colonie feline lo stesso Ufficio verificherà l’idoneità del sito individuato per il trasferimento temporaneo e potrà intervenire con eventuali ulteriori accorgimenti per assicurare il benessere degli animali. La nuova collocazione, di norma, dovrà essere ubicata in una zona adiacente al sito di origine, salvo rischi per la salute e l’incolumità dei gatti, e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alla colonia felina interessata; dovrà essere altresì consentita alle Associazioni e ai tutor che si occupano della colonia, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare ed accudire gli animali.

3.ı Al termine dei lavori, gli animali, compatibilmente con le modifiche apportate dai lavori stessi, dovranno essere reimmessi nel territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti. L’eventuale allontanamento in altro sito per motivi sanitari o di incolumità degli animali dovrà essere concordato con l’Ufficio benessere degli animali, sentito il Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente.

4.ı Il soggetto che causi un incidente stradale da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ovvero il soggetto coinvolto nell’incidente da cui è derivato il ferimento, seppure senza responsabilità nel causarlo ha l’obbligo, ai sensi dell’art.189 comma 9 bis del D.Lgs.n.285/1992 (Codice della Strada), di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno, contattando tempestivamente la Polizia Locale di Roma Capitale, la ASL ovvero ogni altro organo di Polizia Giudiziaria. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

Art. 10 -Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico.

1.ı Fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, e laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l’accesso ai cani e agli animali d’affezione di piccola taglia, in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico, in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché nei locali aperti al pubblico e su tutti

i mezzi di trasporto pubblico e privato che svolgono un servizio pubblico, operanti , sul territorio di Roma Capitale, nel rispetto dei regolamenti interni dei gestori.

2.ı I cani guida per non vedenti o ipovedenti e di supporto alle persone con disabilità sono sempre ammessi in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, sui mezzi di trasporto e negli esercizi commerciali.

3.ı Ai cani, accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma l, purché siano tenuti al guinzaglio e il detentore porti con sé idonea museruola da applicare in caso di necessità. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari per evitare incidenti. Per i gatti e i piccoli animali d’affezione è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli animali non sporchino o arrechino disturbo o danno alcuno e risponde, sia civilmente sia penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso.

4.ı Viene concessa la facoltà di non ammettere animali all’interno di quegli uffici ed esercizi che presentino documentata e motivata comunicazione all’Ufficio benessere degli animali. I suddetti esercizi devono esporre un apposito cartello ben visibile e devono comunque essere predisposte all’esterno del locale apposite aree dotate di ciotole con acqua e appositi ganci per custodire in sicurezza gli animali.

5.ı I cani accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 3 del presente articolo, a tutti gli Uffici capitolini.

6.ı Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia. È invece sempre ammesso il trasporto di gatti, cani e altri piccoli animali, se alloggiati in adeguato trasportino.

7.ı Roma Capitale promuove e incentiva l’accesso agli animali d’affezione, di cui al comma l del presente articolo, nelle case di cura, nelle case di riposo e di riabilitazione e nelle residenze sanitarie assistite, riconoscendo l’importanza terapeutica dell’animale. Nelle aree degli ospedali, all’uopo destinate, è necessario l’assenso del Direttore Sanitario della struttura. Gli animali dovranno essere condotti nel rispetto delle modalità di cui al precedente comma 3.

8.ı Roma Capitale promuove e incentiva l’accesso degli animali d’affezione nelle strutture di accoglienza turistica anche attraverso apposite convenzioni con gli operatori del settore.

Art. 11 -Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi e spiagge pubbliche.

1.ı Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi, ville storiche, aree verdi attrezzate. L’accesso ai cani è vietato in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, come per le aree giochi per bambini.

2.ı Al fine di tutelarne il benessere è consentito attingere acqua dalle fontane pubbliche al fine di abbeverare gli animali domestici.

3.ı A modifica dell’art.99 del vigente Regolamento di Polizia Cimiteriale, di cui alla deliberazione c.c. n. 3516/79, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso in tutti i cimiteri capitolini, purché tenuti al guinzaglio e con museruola al seguito.

4.ı [cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, compresi parchi, ‘giardini e aree cimiteriali nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a m1. 1.50 e in modo tale da pennettere il controllo da parte del conduttore, per l’incolumità di terzi e dell’animale stesso. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata al seguito e applicata al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere.

5.ı Per la regolamentazione dell’accesso agli arenili dedicati durante la stagione balneare, entro il 15 marzo di ogni anno, i Municipi competenti per territorio dovranno individuare le aree degli arenili e disporre con proprio provvedimento, previo parere ed eventuale supporto dell’Ufficio benessere degli animali, le modalità di accesso e utilizzo degli spazi individuati.

6.ı Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

7.ı l proprietari dei cani dichiarati a “rischio elevato di aggressività” in base alla valutazione comportamentale medico-veterinaria, e iscritti nell’apposito elenco presso la ASL territorialmente competente, devono stipulare una specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio sia la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, nonché rispettare ogni altra prescrizione imposta dal Servizio Veterinario della ASL.

8.ı Temporanei esoneri all’obbligo della museruola sono consentiti ai cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari per prevenire incidenti.

9.ı Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente sia penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose, provocate dall’animale stesso.

Art. 12 -Accattonaggio con animali.

1. È vietata la pratica dell’ accattonaggio con animali adulti laddove gli stessi siano sfruttati e/o utilizzati con l’intento di impietosire. È sempre vietato l’accattonaggio con cuccioli, femmine in lattazione e animali malati; in ogni caso cani e gatti devono essere identificati con microchip, iscritti in Anagrafe e sterilizzati.

2.ı Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sottoposti a sequestro e, decorsi 60 giorni, a confisca.

3.ı Roma Capitale promuove con l’ausilio delle Associazioni di volontariato un-progetto mirato al riconoscimento delle persone senza fissa dimora che convivono con i propri animali e non li sfruttano ai fini dell’accattonaggio. Gli animali dovranno essere dotati di microchip, iscritti in Anagrafe, vaccinati, sterilizzati e dotati di documento d’identificazione che ne attesti la legittima proprietà. Promuove altresì l’accoglienza di tali persone con gli animali al seguito presso centri diurni e notturni anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi con Enti o associazioni di volontariato umanitario.

Art. 13 -Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

l.ı È vietato esporre e/o offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali vivi di qualsiasi specie in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna-park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, a scopo pubblicitario e in qualsiasi tipo di gioco

o pubblico intrattenimento. La disposizione non si applica nei confronti delle associazioni di volontariato animalista, ambientalista e per la protezione degli animali operanti nel territorio nazionale o regolannente iscritte al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato, nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione preventivamente comunicate al competente Ufficio benessere degli animali.

Art. 14 -Regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali.

l.ı Lo svolgimento di manifestazioni con partecipazione di animali, tra cui fiere, mostre, sfilate, esposizioni, concorsi e sagre necessita del parere favorevole del competente Ufficio benessere degli animali, previa acquisizione di nulla osta sanitario rilasciato dalla competente ASL. Per dette manifestazioni gli organizzatori dovranno fare richiesta con un preavviso di almeno lO giorni lavorativi, all ‘Ufficio benessere degli animali, e provvedere a nominare uno o più medici veterinari responsabili dell’assistenza zooiatrica presenti per tutta la durata della manifestazione; nella domanda dovranno essere specificate le modalità e condizioni di impiego degli animali, e dovrà essere fornito l’elenco dei soggetti presenti, completo di origine e identificativo individuale, ove previsto, con le generalità e recapiti dei proprietari di tutti gli animali. Ove necessario il competente Ufficio di Roma Capitale può richiedere ulteriori adempimenti per garantire il benessere degli animali (ad esempio la presenza di un’autoambulanza veterinaria)

2.ı Nelle more dell ‘emanazione dell’apposito Regolamento Capitolino, l’attendamento dei circhi è consentito esclusivamente se sono rispettati i requisiti prescritti nelle linee guida anno 2006 della Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell’Ambiente. I titolari dei circhi che vogliano attendarsi sul territorio capitolino, sia su suolo pubblico sia su suolo privato, dovranno inviare preventiva comunicazione al competente Ufficio benessere degli animali che predisporrà un sopralluogo congiunto con gli organi di vigilanza, al fine di emettere un parere favorevole all’attendamento. Qualora, ne11’anno precedente, al circo richiedente siano state comminate sanzioni, sarà espresso parere contrario.

3.ı È sempre vietato l’attendamento nelle aree di riserva e in quelle protette, ai fini della tutela degli animali selvatici autoctoni.

4.ı È vietato l’impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi, ed è vietato l’impiego di richiami vivi per qualunque scopo su tutto il territorio capitolino.

5.ı L’utilizzo di animali per riprese di cinema, televisione, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato all’Ufficio benessere degli animali, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di effettuazione delle stesse, specificando specie, modalità, condizioni di impiego, provenienza degli animali. L’Ufficio benessere degli animali potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica divieti e/o prescrizioni di tutela dei soggetti che si intendono impiegare. Gli autori dovranno assicurare la presenza di un medico veterinario regolannente iscritto all’Albo professionale con competenze specifiche relative alle specie utilizzate.

6.ı È vietata la pubblicizzazione e la diffusione di materiali ed informazioni riguardanti strutture private di detenzione di animali con fini di lucro, attraverso organismi e mezzi di comunicazione di Roma Capitale.

7.ı Lo svolgimento di manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico con equidi o altri ungulati al di fuori dei percorsi e degli impianti autorizzati, nel rispetto della normativa vigente, è consentito solo previa acquisizione del parere favorevole dell’Ufficio benessere degli animali.