Legge 244/2007 art. 2 comma 371

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Legge 244/2007 art. 2 comma 371– modifica l’art. 4 della Legge n. 281/1997 e prevede la presenza nei canili di volontari preposti alla gestione delle adozioni dei cani come condizione essenziale perché i Comuni possano stipulare convenzioni con le aziende private per la gestione dei canili.

  1. All’articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I comuni, singoli o associati, e le comunita’ montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti”.