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Regolamento Comunale sulla TUTELA degli ANIMALI (2005)

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Art. 17 – Smarrimento-Rinvenimento-Affido
1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Per quanto riguarda i cani la comunicazione va effettuata al Canile Municipale.
3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell’Azienda Usl competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Per quanto riguarda cani e gatti la comunicazione va effettuata anche al Canile Municipale mentre per i selvatici va effettuata ai Centri di Recupero autorizzati dalla Provincia.
4. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell’animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da personale comunale, da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell’intervento.
5. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea,né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

Art. 18 – Fuga, cattura, uccisione di animali
1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio, all’Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze dell’Ordine. Qualora l’animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l’Azienda USL può richiedere l’intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all’utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità e si dovrà procedere all’abbattimento dell’animale, tale decisione dovrà essere presa ove le esigenze di sicurezza lo permettano consultando l’Ufficio competente per la tutela degli animali.
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio ed all’Ufficio competente per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.
3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipale o convenzionati con il Comune di Roma potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità e soltanto previo benestare dell’Ufficio competente per la tutela degli animali

Art. 19 – Pet therapy
1. Il Comune di Roma promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l’impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell’integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all’Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l’utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l’attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l’animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l’addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso al possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2.

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