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Regolamento Comunale sulla TUTELA degli ANIMALI (2005)

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Titolo VIII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 50 – Detenzione di specie animali acquatiche.
1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.

Art. 51 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.
1. Il volume dell’acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d’acqua.
2. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l’ossigenazione dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 52 – Divieti.
1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
• a) lasciare l’ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente articolo 51;
• b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all’ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi 28 lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell’acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell’animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
• c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
• d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
• e) Tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

Titolo IX – PICCOLA FAUNA

Art. 53 – Tutela della piccola fauna.
1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, nella L.R. 5 aprile 1988 n.18, il Comune di Roma tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali – le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale – oggetto di tutela sono:
• a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi
• b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili
• c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
• d) tutti i crostacei di specie autocotone;
• e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. E’ tutelato, inoltre, l’intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chirotteri di specie autoctone.
3. Sono vietate l’uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 5.
4. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.
5. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all’Ufficio competente per la tutela degli animali.

Titolo X – ARTROPODI (insetti e ragni)

Art. 54 – Tutela degli artropodi
1. Constatato che alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell’equilibrio ecologico del territorio ma anche del patrimonio culturale e storico della città e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza, in giardini, ville storiche e parchi è particolarmente tutelata la presenza di tutti gli animali invertebrati ad eccezione di infestazioni nocive alle specie vegetali o animali, autorizzate dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.

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