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Regolamento Comunale sulla TUTELA degli ANIMALI (2005)

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Titolo XI – ANIMALI ESOTICI

Art. 55 – Tutela degli animali esotici
1. Ai sensi della legge regionale n.89 del 12 dicembre 1990 per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni. 4. L’autorizzazione alla detenzione e ‘ nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell’ animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell’ animale in stato di cattività .
6. I possessori sono altresì tenuto a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l’ alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L’ allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario locale territoriale competente.
9. L’ autorizzazione è valida esclusivamente per l’ allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell’ attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all’articolo 7 della legge regionale vigente.
13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell’Azienda USL accertare:
• a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all’ allevamento per il commercio ed al commercio;
• b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico – sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
14. La detenzione, l’allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all’ atto dell’ autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l’ emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonchè l’eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

Titolo XII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 – Sanzioni.
1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
2. Chiunque commette una violazione degli articoli 8,9, 11,15,16 e 20 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
3. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché – ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario – dell’animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L’animale sequestrato viene affidato in custodia ad un’apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l’animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell’animale.
4. La violazione compiuta nell’esercizio di un’attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un’autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l’obbligo di sospensione dell’attività, fino a che non venga rimossa l’inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l’infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.
5. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l’Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 57 – Vigilanza.
1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato“, ed il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali.
2. La Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi dell’articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532 sulla protezione degli animali durante il trasporto.
3. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l’Ufficio competente per la tutela degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell’Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus.
4. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento è creata dall’Ufficio Diritti Animali una Sala operativa d’intervento con personale e collaboratori appositamente formati e periodicamente aggiornati su etologia e legislazione che opera anche in sinergia con la Polizia Municipale, il personale della Polizia Municipale formato ai sensi del precedente comma 3 ed in collaborazione con le Associazioni riconosciute di volontariato animalista.
5. Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

Art. 58 – Incompatibilità ed abrogazione di norme.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili contenute nel Regolamento Veterinario, l’Ordinanza Sindacale 296 del 9.12.1999, l’Ordinanza Sindacale 431 del 10.10.1997 in deroga all’Ordinanza 2560/86, l’Ordinanza Sindacale n.372 del 21.7.1997, l’Ordinanza Sindacale n.255 del 16.11.2004.

Art. 59 – Norme transitorie
1. Al fine di facilitare l’adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonchè dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 20, 28, 32, 49, 51.
2. Le previsioni dell’articolo 24 per quanto riguarda le uova d’allevamento all’aperto e per la scelta alimentare vegan sono da intendersi applicabili dal primo nuovo appalto successivo all’entrata in vigore del presente Regolamento

Per scaricare il file PDF del Regolamento per la Tutela dei diritti animali del 2005, clicca qui

Per conoscere la proposta sul nuovo Rgolamento Capitolino per la Tutela e il Benessere degli animali del 2018, clicca qui

Per conoscere le sedi relative all’Ufficio Benessere Animali del Comune di Roma clicca qui

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