Al momento stai visualizzando Regolamento Comunale sulla TUTELA degli ANIMALI (2005)

Regolamento Comunale sulla TUTELA degli ANIMALI (2005)

  • Autore dell'articolo:
  • Categoria dell'articolo:Normativa

Titolo IV – CANI

Art. 26 – Attività motoria e rapporti sociali.
1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all’aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo.
2. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con 19 almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell’ingresso.
3. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un’adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
4. Al fine di tutelarne il benessere, in deroga all’articolo 12 del Regolamento di Polizia Urbana,è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.

Art. 27 – Divieto di detenzione a catena.
1. E’ vietato detenere cani legati o a catena. E’ permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell’arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 28 – Dimensioni dei recinti.
1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superfice di metri quadrati 4.

Art. 29 – Guinzaglio e museruola
1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambe i dispositivi.
2. Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purchè non aperti al pubblico e purchè detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l’uscita sul luogo pubblico; quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle Forze dell’ordine, dalle Forza Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.
4. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 30 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati.
1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante del competente Ufficio per la tutela degli animali mediante apposita segnaletica che riporti l’indicazione dell’area verde accessibile ai cani più vicina.

2. Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. E’ vietato l’accesso ai cani nel raggio di cento metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.
4. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile e museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso in tutti i cimiteri. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo.Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 31 – Aree e percorsi destinati ai cani.
1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati dall’Ufficio competente per la tutela degli animali, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti.

Art. 32 – Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti).
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Roma.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazione all’Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 33 – Cani liberi accuditi
1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della normativa regionale che prevede la figura del cane di quartiere e della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune di Roma riconosce e promuove la figura del cane libero accudito. 2. Le associazioni animaliste, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, propongono all’Ufficio competente per la tutela degli animali ed al Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente per i parere tecnico il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l’onere della gestione volto a garantire all’animale i parametri minimi di sostentamento dei cani.
3. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all’Albo regionale.
4. I cani liberi accuditi, dopo vaccinazioni e sterilizzazioni, devono essere iscritti all’anagrafe canina, muniti di microchip a nome dell’associazione animalista di riferimento o del privato cittadino o del competente Ufficio comunale per la tutela degli animali e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente la dicitura “cane libero accudito”, recapito telefonico e dati del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell’animale.
5. I cani liberi accuditi sono reimmessi sul territorio e sono seguiti a titolo gratuito, per quanto di competenza, dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all’Albo regionale e dall’Ufficio comunale competente per la tutela degli animali.

Art. 34 – Raccolta deiezioni
1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l’insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.
2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all’asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Art. 35 – Centri di addestramento-educazione
1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L’autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell’Ufficio competente per la tutela degli animali sentito il Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. All’atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l’aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento. 3. I centri in funzione all’entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 36 – Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione
1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale o con garante un Associazione riconosciuta di volontariato animalista. Per tale pratica l’Ufficio competente per la tutela degli animali adotterà un modulo ufficiale per l’operazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento che potrà essere aggiornato quando necessario.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione Lazio.

Titolo V – GATTI

Art. 37 – Definizione dei termini usati nel presente titolo.
1. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti. 2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello. 3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “gattaro” o “gattara”.

Art. 38 – Tutela dei gatti liberi.
1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 39 – Compiti dell’Azienda USL.
1. L’Azienda USL provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed associazioni animaliste all’interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 40 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.
1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria USL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell’Azienda USL. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale.

Art. 41 – Colonie feline.
1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Roma che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in collaborazione con l’Ufficio competente per la tutela degli animali, le associazioni ed i singoli cittadini.Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 42 – Alimentazione dei gatti.
1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all’alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell’acqua.

Questo articolo ha un commento

I commenti sono chiusi.