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Regolamento Comunale sulla TUTELA degli ANIMALI (2005)

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Art. 9 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica.
1. E’ fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali
3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d’acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d’inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

Art. 10 – Abbandono di animali.
1. E’ vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
3. E’ fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11 – Avvelenamento di animali.
1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l’esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala oltre che ai soggetti previsti dalla legge all’Ufficio comunale competente per la tutela degli animali indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l’utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
2. L’Ufficio competente per la tutela degli animali determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell’area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall’avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Art. 12 – Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri.
1. A tutela dell’incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune predispone appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale per impedire l’accesso degli stessi sulla carreggiata. Deve essere apposto un adeguato numero di sagome anticollisione sui pannelli fonoassorbenti e sulle vetrate che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli uccelli.
2. Nelle zone sedi di attraversamento, in superficie o sotterraneo, l’Ufficio competente per la tutela degli animali propone l’installazione di apposita cartellonistica per segnalare l’attraversamento di animali.
3. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un’idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione all’Ufficio competente per la tutela degli animali almeno sessanta giorni prima dall’inizio previsto dai lavori. A tal fine l’Ufficio competente per la tutela degli animali potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l’individuazione entro sessanta giorni dei sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
4. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i di cui all’articolo 37 comma 3, od in alternativa a persona incaricata dall’Ufficio competente per la tutela degli animali, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
5. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.
6. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi deve essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etolologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.

Art. 13 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili.
1. E’ consentito l’accesso degli animali domestici negli arenili e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Roma secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.
2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino. La salita sui mezzi di superficie è concessa dalla porta anteriore mentre sui mezzi su rotaia la salita e la discesa sono possibili sul primo e sull’ultimo vagone.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi in prossimità del conducente ed aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico cani di grande taglia ed animali appartenenti a specie selvatiche, ad eccezione di quelli oggetto di primo soccorso.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.
6. Per la regolamentazione dell’accesso agli arenili dedicati entro il 31 marzo di ogni anno l’Ufficio competente per la tutela degli animali proporrà le modalità di utilizzo degli spazi opportunamente individuati a tal fine.
7.Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 14 – Divieto di accattonaggio con animali.
1. E’ fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell’accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca.

Art. 15 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
1. E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E’ altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all’anagrafe canina.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all’Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate all’Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 16 – Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali.
1. Nelle more dell’approvazione di legge regionale, è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l’utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate previo parere dell’Ufficio competente per la tutela degli animali. Non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati.
2. E’ vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, e’ consentito l’attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell’Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000,“Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti”, emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998. Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in loco.
4. E’ vietato l’impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell’attività e quindi definitiva, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
6. L’utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all’Ufficio comunale competente per la tutela degli animali che potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.
7. E’ vietata la pubblicizzazione e la diffusione di materiali ed informazioni riguardanti strutture di detenzione di animali, ad eccezione del Bioparco, attraverso strutture e mezzi comunali di ogni tipo.

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