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Regolamento Comunale sulla TUTELA degli ANIMALI (2005)

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Titolo VI – CAVALLI

Art. 43 – Principi distintivi
1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all’attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino, del proprietario o per mancata idoneità all’abilitazione così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
3. Gli equini che vivono all’aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell’acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. E’ fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri;
5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati;
6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
7. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
c) il Servizio Veterinario Azienda Usl verifichi lo stato di salute e l’identità degli animali.

Art. 44 – Razze di cavallo idonee per il trasporto pubblico
1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli e loro incroci:
• T.P.R. (Tiro pesante rapido) o altre razze da tiro
• Lipizzani
• Maremmani
• Trottatori,soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso.
2. Il rilascio di nuove licenze è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma precedente.
3. Per le licenze attualmente vigenti è autorizzato l’utilizzo di cavalli già in esercizio anche se diversi dalle razze indicate al comma 1), purché ritenuti idonei da specifica certificazione veterinaria.

Art. 45 – Abilitazione del cavallo
1. L’abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l’esercizio dell’attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza.
2. Tale abilitazione sarà rilasciata dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in base al luogo di dimora stabile del cavallo, che provvederà alla redazione e tenuta dell’anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica.
3. L’ iscrizione all’anagrafe dei cavalli abilitati è attestata in forma scritta e tramite microchip applicato da un veterinario sull’animale.
4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio.

Art. 46 – Limitazioni all’uso del cavallo
1. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l’altro, in estate da svolgersi all’ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente. I cavalli che svolgono attività di trazione devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.
2. E’ fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo. E’ altresì proibito percorrere strade in salita fuori dalla Zona a Traffico Limitato.
3. Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 17,00.

Art. 47 – Revoca della licenza
1. Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali, o in caso di macellazione o cessione per la macellazione del cavallo, o in caso di utilizzo di un cavallo privo dell’abilitazione.

Titolo VII – AVIFAUNA

Art. 48 – Detenzione e tutela dell’avifauna.
1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
2. Al fine di contenere l’incremento delle colonie dei colombi Columbia livia domestica, per salvaguardarne la salute, per tutelare l’aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l’equilibrio dell’ecosistema territoriale:
• è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero. Il Comune incentiverà, per le persone che stabilmente forniscono mangime a questi animali, la distribuzione di mangime adatto che dovrà essere somministrato in apposite aree individuate;
• è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l’insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. A tal fine può essere consultato l’Ufficio competente per la tutela degli animali.
3. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dell’Ufficio competente per la tutela degli animali
4. E’ vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezioni di quelli curati dagli autorizzati Centro di Recupero Animali Selvatici.
5. E’ consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile previa comunicazione al Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali.

Art. 49 – Dimensioni delle gabbie.
1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, devono essere garantite dimensioni sufficienti per le gabbie che detengono uccelli. Con Ordinanza Sindacale, su proposta dell’Ufficio comunale competente per la tutela degli animali, potranno essere specificate tale dimensioni.
2. E’ obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all’aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.
4. E’ fatto assoluto divieto di:
• a) lasciare permanentemente all’aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
• b) strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell’animale; detto certificato segue l’animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
• c) amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l’intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell’animale; detto certificato segue l’animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
• d) mantenere i volatili legati al trespolo;
• e) distruggere, limitare l’accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocumento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori.
• f) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all’Ufficio Diritti Animali del Comune.
• g) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo.
• h) esporre volatili selvatici.
• i) è vietato l’uso di dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
• l) il presente comma 4 non si applica agli autorizzati Centri di Recupero animali selvatici.

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