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Regolamento Comunale sulla TUTELA degli ANIMALI (2005)

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Titolo III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Obblighi dei detentori di animali.
1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. 8 3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie, classi d’età, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell’animale stesso.
6. Il competente Ufficio per la tutela degli animali promuove ed incentiva annualmente anche con l’aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale, campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i relativi adempimenti di iscrizione all’anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).

Art. 8 – Maltrattamento di animali.
1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E’ vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. E’ vietato tenere cani ed altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell’animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell’animale.
4. E’ vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
5. E’ vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all’interno dell’appartamento.
6. E’ vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
7. E’ vietato detenere permanentemente animali in gabbi ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori e di quelli detenuti nel Bioparco.
8. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica;è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
9. E’ vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
10. E’ vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

11. E’ vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
12. E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
13. E’ vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
14. E’ vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L’effettuazione di giochi pirotecnici all’interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali al fine di escludere possibili danni agli animali.

15. E’ vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all’ombra e con i finestrini aperti. E’ altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.
16. E’ vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l’alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d’inizio e fine del trattamento;
17. E’ vietato trasportare o porre animali nel baule dell’autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt’uno con l’abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori;
18. E’ vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d’inizio e fine del trattamento;
19. E’ vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali;
20. E’ vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l’obbligo di indicare la data d’inizio e fine del trattamento;
21. E’ vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell’uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;
22. E’ fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
23. E’ vietata la detenzione, il commercio e l’immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali e del Bioparco.Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso;
24. E’ vietato l’uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela degli animali con l’indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l’alimentazione.
25. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d’Igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni,è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L’accesso degli animali domestici all’ascensore condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente.
26. E’ vietato l’allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
27. E’ vietata la vendita, la detenzione e l’uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l’animale all’obbedienza o per impedire l’abbaiare naturale.
28. E’ vietato l’uso per i cani di collari a strangolo, di museruole “stringi bocca”, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario “o da un educatore cinofilo iscritto all’Albo regionale degli esperti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2004, n.847, che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l’animale.
29. Ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.
30. E’ vietato l’uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

31. E’ vietato l’uso di macchine per il lavaggio o l’asciugatura di animali che non consentono all’animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

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