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Regolamento Comunale sulla TUTELA degli ANIMALI (2005)

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Art. 20 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.
1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette ad autorizzazione sentito il parere dell’Ufficio competente per la tutela degli animali in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno richiesta almeno trenta giorni prima dell’evento, specificando il nominativo del medico veterinario responsabile dell’assistenza zooiatrica presente per tutta la durata della manifestazione, elenco, origine e proprietari di tutti gli animali.
2. E’ fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all’esterno del punto vendita.
3. Gli animali detenuti all’interno dell’esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo. 4. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
5. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all’articolo 7, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
6. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
7. Con Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio competente per la tutela degli animali potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
8. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti all’ Ufficio competente per la tutela degli animali del Comune con cadenza trimestrale.
9. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.
10. L’attivazione degli impianti gestiti da privati per l’allevamento, l’addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell’Ufficio competente per la tutela degli animali ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali. 11. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l’affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all’acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell’animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.
12. E’ vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività.

Art. 21 – Macellazione degli animali.
1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell’articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL. L’autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell’animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.
2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti. §3. E’ fatto divieto di macellare animali nelle “fattorie didattiche” durante la visita di minorenni.

Art. 22 – Inumazione di animali.
1. Oltre all’incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell’Azienda Usl competente per territorio.

2. ll Comune di Roma può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

Art. 23 – Destinazione di cibo per animali
1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 “Disposizioni in materia ambientale”, le associazioni animaliste regolarmente iscritte all’Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d’affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all’alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 24 – Scelte alimentari
1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Roma viene garantita, a chiunque ne faccia espressa dichiarazione scritta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall’uccisione di animali, uova da allevamento all’aperto) oppure vegan (nessun prodotto di origine animale).

Art. 25 – Associazioni animaliste e zoofile
1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
• a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
• b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all’applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell’associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

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