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Regolamento Comunale sulla TUTELA degli ANIMALI (2005)

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Approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale il 24 ottobre 2005 In vigore dal 9 novembre 2005

Titolo I – PRINCIPI (Regolamento Comunale sulla TUTELA degli ANIMALI)

Art. 1 – Profili istituzionali. 

1. Il Comune di Roma, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell’ambiente.

2. Il Comune di Roma riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed anche su proposta degli Organi di vigilanza può adottare provvedimenti per la loro tutela.

3. La città di Roma, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 – Valori etici e culturali. 1. Il Comune di Roma, in base all’articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l’accudimento e la cura degli animali. 2. Il Comune di Roma, opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell’intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all’infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi. 3. Il Comune di Roma, valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 – Competenze del Comune. 1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Ai fini dell’esercizio della tutela il Comune è l’unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all’applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all’autanasia per gli animali allo stato libero. 2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita la cura e la tutela 7 delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale. 3. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 – Tutela degli animali. 1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie. 2. Il Comune, in base alla Legge 281/91 ed alla conseguente legge regionale, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono. 3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l’effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

Titolo II – DEFINIZIONI ed AMBITO di APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni
1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 6 – Ambito di applicazione.
1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Roma.

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