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Ordinanza Sindacale per la Tutela e la Difesa delle Rondini e delle specie affini

Ordinanza a difesa delle rondini e dei rondoni

Con Ordinanza Sindacale n. 85 del 12 maggio 2021 – Roma Capitale ha disposto una serie di azioni volte alla tutela della biodiversità di Roma. In particolare a difesa delle Rondini (Hirundo rustica), dei Rondoni (Apus apus), dei Balestrucci (Delichon urbica) e specie affini.

Con questa ordinanza Roma Capitale intende adottare una

“prassi consapevole dei valori e dei servizi ecosistemici resi dalla biodiversità urbana, riconoscendo l’enorme valore della biodiversità per l’ecosistema urbano e, conseguentemente, per la salvaguardia di rondini, rondoni e balestrucci si rende necessario porre in essere interventi di maggior tutela sul territorio capitolino”.

L’Ordinanza pone il divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio, Rondone comune, Rondone pallido e specie affini, in tutto il territorio capitolino per tutto il periodo di uso degli stessi e, comunque, fino alla data del 30 novembre 2021.

Dispone inoltre: 

  • l’obbligo per chiunque di rispettare i nidi delle specie sopra indicate, provvedendo alla loro tutela e protezione, anche nelle fasi iniziali di costruzione. La tutela dei nidi si deve estendere anche al periodo migratorio (autunno-inverno), in quanto le rondini e i balestrucci, tornando a nidificare, utilizzano gli stessi nidi per più anni di seguito;
  • di poter derogare al divieto di cui sopra in caso di realizzazione di interventi edilizi. ln questi casi è necessario richiedere l’autorizzazione al Dipartimento Tutela Ambientale, inserendo nella richiesta una relazione tecnica che riporti il numero dei nidi presenti nel sito fatto oggetto di intervento edilizio e le modalità di salvaguardia che si intende adottare. Solo nei casi in cui tale salvaguardia non fosse possibile dovranno essere collocati, in sostituzione dei nidi danneggiati o distrutti, altrettanti nidartificiali adeguati e prodotta relativa documentazione;
  • di poter derogare al divieto di cui sopra nei casi in cui la presenza di numerosi nidi in locali chiusi (garage, magazzini, cantine e simili) determini condizioni igieniche di pericolo per la salute di chi frequenta i suddetti locali. Tale situazione di pericolo deve essere verificata e certificata dalla Asl competente per territorio. La certificazione della Asl dovrà essere allegata alla richiesta di autorizzazione in deroga da presentare al Dipartimento Tutela Ambientale, il quale potrà richiedere l’installazione di nidi artificiali sostitutivi in un luogo comunque vicino all’originario;
  • di utilizzare sotto i cornicioni degli edifici, per una fascia di almeno 50 cm, intonaco rugoso per agevolare la costruzione dei nidi a rondini e balestrucci e che i medesimi sottotetti vengano mantenuti con un angolo retto di 90°;
  • di consentire alle coppie nidificanti, nei siti frequentati dalle rondini per riprodursi (fino a tre covate, tra marzo-aprile e settembre), come piccoli caseggiati, rimesse, stalle, ripostigli, cimiteri e, ove possibile, edifici pubblici e privati, fatte salve eventuali e certificate controindicazioni di carattere igienico-sanitario, di riprodursi e di portare a termine la nidificazione, facilitandone l’ingresso e l’uscita dalle strutture edili chiuse tramite una o più aperture (finestra, apertura nel muro, etc.) lasciate appositamente libere allo scopo;
  • di prevedere, al fine di tutelare e favorire la nidificazione dei rondoni, che nel rifacimento o nelle ristrutturazioni dei tetti vengano lasciate aperte le cavità di tutte le tegole poste in prima fila e almeno due o più file di tegole poste nella parte superiore del tetto e che, nel caso della posa in opera di grondaia a distanza ravvicinata dalle tegole di gronda, la seconda fila di tegole venga lasciata aperta, come sopra indicato;
  • di favorire la nidificazione dei rondoni, anche in assenza di cavità in grado di ospitarne i nidi, mediante la disposizione di nidi artificiali sugli edifici esistenti, sulle facciate esposte a nord, est o nord-est. Tali strutture-nido andranno collocate dopo aver individuato i siti storici di riproduzione della specie;
  • di installare, in presenza di insediamenti di rondini, balestrucci, rondoni e specie affini, le strisce ed i nastri incollanti per la cattura degli insetti circondandoli con rete metallica affinché gli uccelli non restino incollati;
  • di tutelare i nidi anche mantenendo libera la distanza minima di mt. 2 sia sotto che accanto al nido occupato, senza allocarvi e/o depositarvi materiali e/o macchinari che potrebbero costituire rifugio, o facilitare l’accesso ai nidi, per eventuali predatori naturali;
  • di effettuare la disinfestazione delle stalle con la verniciatura a calce mediante spruzzo prima del periodo riproduttivo delle rondini, che va da marzo a settembre.

ln caso di violazione delle presenti disposizioni, il soggetto responsabile dovrà provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi, anche mediante l’installazione di nidi artificiali idonei.