E’ possibile sottoporre i nostri animali ad interventi chirurgici di tipo estetico? (taglio della coda o delle orecchie, estirpazione delle unghie, ecc…)

Secondo l’articolo 10 della Convenzione del Consiglio d’Europa STE n.125 relativa alla protezione degli animali di compagnia e l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 art.1 lett. e), è disposto il divieto di praticare interventi chirurgici finalizzati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o per altri fini non terapeutici, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la sezione delle corde vocali; d) l’asportazione delle unghie e dei denti.
Questo genere di pratiche si configura come reato di maltrattamento, e come tale deve essere perseguito

Dove e quando sono obbligatori guinzaglio e/o museruola?
I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambi i dispositivi.
Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.

Quale collare non posso usare?

E’ vietato l’uso di tutti quei collari che possono provocare dolore ai cani, sia nei casi di addestramento che in quelli di tutti i giorni.
L’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 dicembre 2006 impone il divieto dell’uso del collare elettrico e di ogni altro analogo strumento sui cani.
E’ vietato l’uso per i cani di collari a strangolo e di museruole “stringi bocca” salvo speciali deroghe certificate dal veterinario o da un educatore cinofilo iscritto all’Albo Regionale degli Esperti che ne attestino la necessità.

A quali sanzioni vado incontro se non raccolgo le deiezioni del mio cane?

Gli escrementi canini vanno sempre rimossi: è sufficiente una busta di plastica, a prescindere dal luogo dove sono stati depositati.
Si deve sempre portare con sé la busta, o l’apposita paletta con sacchetto, durante ogni passeggiata con il cane.
In questo modo si compirà un dovere civico e si abbasserà il tasso di intolleranza nei confronti dei cani per una responsabilità non loro.

Leggi il regolamento tutela e benessere animali

E’ lecito fare accattonaggio con animali?

In base al Regolamento Comunale in vigore dal novembre 2005, articolo 14, è assolutamente vietato detenere ed utilizzare animali, di qualsiasi specie ed età, per le pratiche di accattonaggio.
Oltre ad andare incontro ad una sanzione amministrativa che va da 50 a 300 euro, gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze vengono confiscati.

In che modo è punito il maltrattamento di animali?

L’articolo 544-ter del Codice penale punisce come un delitto chi “per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie, o strazio per gli animali, ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, con la reclusione da tre mesi a un anno, o con una multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al comma I deriva la morte dell’animale.”