Servizio veterinario ASL Roma 4
Indice dei contenuti
Ufficio e Ambulatorio Veterinario –
Via Molise, 12 – 00053 Civitavecchia
06 96669134/939
LUN, MER, VEN. 09.30-12.30
Ufficio Veterinario Via G. Verdi, 2 – 00068 Rignano Flaminio Roma
06 96669461-2
0696669433
0696669454
LUN e GIOV. 09.00-12.00
Ufficio e Ambulatorio Veterinario – Via Domenici, 9 00062 Bracciano
06 96669275 -6-7
0696669742
LUN-MER-VEN. 09.30-12.30
Servizio veterinario ASL Roma 5
Via Vulcano 1/E
Monterotondo Scalo
Ambulatorio e sportello amministrativo
06 90093554
06 90093502 LUN. e MERC. 8.30 – 12.30
Via Quintino Sella, 8 – Villanova di Guidonia
Ambulatorio e sportello amministrativo
0774 325540
0774 3589014
MART. e GIOV. 10.00 – 12.00
Oppure previo appuntamento telefonico
Via Dei Massimo 1 – Arsoli
Sportello amministrativo
0774 929321
0774 921266
MART. e GIOV. Previo appuntamento telefonico
Via Porta S.Martino, 40 – Palestrina
Ambulatorio e sportello amministrativo
06 95322401
06 95322453
MART. 8.30 – 11.30 Oppure previo appuntamento telefonico
Via degli Esplosivi, 9 – Colleferro
Ambulatorio e sportello amministrativo
06 97097674
06 97097675
MART. 9.00 – 10.30
GIOV. 15.00 – 16.00
Oppure previo ap
Servizio veterinario ASL Roma 6
UOSD Anagrafe Canina – Servizio Veterinario
AVVISO: L’ufficio Anagrafe Canina di Ariccia si trova in via delle Cerquette 56/a ed è aperto al pubblico:
- mercoledì, giovedì e venerdì mattina dalle 9.00 alle 13.00
- giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00
Si riceve solo previo appuntamento:
telefonare per appuntamento al numero 06.9327.3108 – 3109 nei seguenti giorni:
- dal martedì al venerdì telefonando dalle ore 10:00-12:30
Per le Forze dell’Ordine e Organi Amministrativi contattare centralino Asl Roma 6 o il numero 06.9327.3131 nei seguenti giorni:
- dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00
- martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00
Responsabile:
Dott. F. Citriniti
riceve su appuntamento
Segreteria Direzione:
Via delle Cerquette, 56/A 00072 – Ariccia, 1° piano
- Sig.ra Rischiatelli Tiziana
- tel. 06.9327.3131 risponde alle forze dell’ordine per emergenze;
- Dott. Alessandro Maurizi
- tel. 06.9327.3108 risponde al pubblico dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30;
- tel. 06.9327.3108 risponde al pubblico dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30;
- Sig. Giordano Ferdinando
- tel. 06.9327.3109 risponde al pubblico dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30.
- tel. 06.9327.3109 risponde al pubblico dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30.
- email: [email protected] (non abilitata alla ricezione di documentazione ufficiale)
- PEC: [email protected]
Ai sensi della vigente normativa, tutte le richieste/istanze provenienti da Enti esterni, comunicazioni ufficiali devono essere inviate sull’indirizzo PEC o in alternativa consegnate al protocollo generale dell’Ente
Anagrafe Canina
L’iscrizione in anagrafe canina è lo strumento che garantisce il diritto di proprietà e le responsabilità ad essa connesse ed è un obbligo di Legge (Legge Regionale 21 ottobre 1997 n. 34) per tutti i proprietari di cani.
L’iscrizione in anagrafe canina del tuo cane deve essere effettuata entro i due mesi di vita oppure entro 10 giorni dal possesso e comunque entro 90 gg dalla dimora in regione o prima della cessione a qualsiasi titolo dell’animale.
Solo l’iscrizione in questa banca dati ha carattere di ufficialità, protegge te dal furto o dallo smarrimento del tuo animale d’affezione, evitando così appropriazioni indebite o che, trattato come un animale randagio, possa essere portato in un canile. È uno strumento che permette all’animale di essere ricondotto in tempi brevi al proprietario/famiglia di appartenenza.
Al cane viene applicato un microchip, una piccolissima capsula che contiene un codice magnetico, impiantato con una semplice puntura sottocutanea; verrà registrato nella banca dati dell’anagrafe canina verrà quindi inserito il codice contenuto nel microchip, collegato ai dati segnaletici del cane e ai dati anagrafici del proprietario. E’ possibile fare l’iscrizione presso un Medico Veterinario Libero professionista accreditato, che provvederà all’inserimento del microchip e contestualmente all’iscrizione in anagrafe.
L’iscrizione è obbligatoria per legge solo per i cani, mentre per i gatti risulta ancora facoltativa, a discrezione del proprietario. Diviene obbligatoria per gatti e furetti qualora si debbano portare all’estero (il passaporto dell’animale viene rilasciato esclusivamente se lo stesso risulta iscritto all’anagrafe) o qualora siano oggetto di vendita o cessione a qualsiasi titolo.
Possono effettuare l’iscrizione solo i proprietari maggiorenni.
- Chi non iscrive il proprio cane in Anagrafe canina entro 60 giorni dalla nascita o entro 10 giorni dal possesso è passibile della sanzione di € 308,00 (a norma di Art. 24, comma 1, L.R. 34/97 modificato da Art. 17, comma 72, Legge Regione Lazio 14 Agosto 2017 “Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie”)
Modalità Iscrizione Anagrafe Canina
Per poter procedere all’iscrizione anagrafe canina del proprio animale, occorre recarsi da un Medico Veterinario libero professionista accreditato e sono necessari i seguenti documenti:
- documento di riconoscimento del proprietario del cane;
- codice fiscale del proprietario;
- attestazione di pagamento di € 8,00 (euro otto), su C/C postale n° 20599015 o in alternativa bonifico postale n. IT52K0760103200000020599015, indicando la causale “Iscrizione Anagrafe Canina”
indicando la causale “Iscrizione Anagrafe Canina”
- su C/C postale n° 20599015 o in alternativa
- bonifico postale n. IT52K0760103200000020599015
Il Medico Veterinario stesso provvederà all’inserimento del microchip al cane e contestualmente al rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe canina dell’animale.
Modalità variazione anagrafiche di residenza o domicilio animale
Come previsto dalla DGR Lazio 621 del 25/10/2016, a norma della L.R. 34/1997 all’art. 14, lo smarrimento, il ritrovamento, il cambio di proprietà, il cambio della sede di detenzione e il decesso del cane devono essere comunicati, entro 5 giorni dall’evento
- Per la violazione delle suddette disposizioni si è passibili della sanzione di € 500,00 (a norma di Art. 24, comma 5, L.R. 34/97 modificato da Art. 17, comma 72, Legge Regione Lazio 14 Agosto 2017 “Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie”)
Nel caso di:
1) CAMBIO DI PROPRIETÀ/CESSIONE DEL CANE
Il cambio di proprietà di un cane (o anche gatto, se già registrato per scelta del proprietario o per fini commerciali) deve essere obbligatoriamente registrato nell’anagrafe canina, entro 15 giorni dalla cessione dell’animale, qualora ciò non dovesse avvenire, il primo proprietario/intestatario risulterà sempre responsabile dell’animale.
Per effettuare il cambio di proprietà, nella regione Lazio, è necessario esibire presso la Sede U.O.S.D. Anagrafe Canina, negli orari di ricevimento al pubblico sopra indicati, la seguente documentazione:
- documento di identità e del codice fiscale del nuovo proprietario (da produrre in copia);
- documento di identità e del codice fiscale del cedente (da produrre in copia)
- DENUNCIA VARIAZIONE ART_14 L.34-97 debitamente compilato e firmato dal cedente e dal nuovo proprietario
- attestazione di pagamento di € 8,00 (euro otto) a carico del nuovo proprietario, mediante C/C postale n° 20599015 o in alternativa bonifico postale n. IT52K0760103200000020599015, indicando la causale “Attività veterinaria – Cambio di proprietà”.
indicando la causale “Cambio di proprietà”
- sul C/C postale n° 20599015 o in alternativa
- bonifico postale n. IT52K0760103200000020599015
È consentito effettuare tale operazione anche con la sola presenza di uno solo dei contraenti (vecchio o nuovo proprietario) purché chi richiede la variazione esibisca il modello di cessione e formale delega del dichiarante non presente, corredati da copia di documento identità e codice fiscale dei dichiaranti.
Si sottolinea il divieto per chiunque (privati, ditte, negozi di animali, allevamenti, importatori, ecc.) di cedere a qualsiasi titolo animali di età inferiore ai 60 giorni, nonché di cani non identificati e registrati in anagrafe canina.
Lo stesso modello potrà essere utilizzato per denunciare la variazione di residenza o domicilio
2) TRASFERIMENTO/CESSIONE DELL’ANIMALE FUORI DELLA REGIONE LAZIO
Il proprietario di un animale d’affezione qualora trasferisca la propria residenza in un’altra Regione, comunica la variazione entro 10 giorni, producendo il certificato di iscrizione dell’animale all’autorità competente del luogo di destinazione (Servizio Veterinario Ufficiale/Comune). La suddetta autorità provvede a registrare l’animale nella propria anagrafe regionale
Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà tra privati è necessario che il nuovo proprietario fornisca oltre al certificato di iscrizione dell’animale, anche una dichiarazione firmata dal cedente, con allegata copia del documento di identità dello stesso, rese ai sensi dell’ art.76 del D.P.R, 28/12/2000 n.445.
La re-iscrizione dell’animale nella nuova ASL di destinazione non avviene quindi contestualmente a cura della Asl del Lazio, ma dovrà essere effettuata dal nuovo proprietario presso la Regione in cui l’animale è stato trasferito.
Per la registrazione della movimentazione dell’animale nella banca dati Anagrafe Canina Regione Lazio, il proprietario cedente, residente nella Regione Lazio, dovrà presentare:
- DENUNCIA VARIAZIONE ART_14 L.34-97 debitamente compilato e firmato dal cedente e dal nuovo proprietario
- documento di riconoscimento del vecchio e nuovo proprietario;
- codice fiscale del vecchio e nuovo proprietario
- attestazione di pagamento di € 8,00 (euro otto) a carico del nuovo proprietario, mediante C/C postale n° 20599015 o in alternativa bonifico postale n. IT52K0760103200000020599015, indicando la causale “Attività veterinaria – Cambio di proprietà”.
indicando la causale “Attività Veterinaria – Iscrizione Anagrafe Canina”
- su C/C postale n° 20599015 o in alternativa
- bonifico postale n. IT52K0760103200000020599015
È consentito effettuare tale operazione anche da persona delegata, presentando regolare delega, corredata da fotocopia del documento e del codice fiscale del delegato e delegante.
3) ISCRIZIONE ANIMALE PROVENIENTE DA ALTRE REGIONI:
Il proprietario di un animale d’affezione qualora trasferisca la propria residenza da un’altra Regione, comunica la variazione entro 10 giorni, producendo il certificato di iscrizione, presso la Sede UOSD Anagrafe Canina.
Occorre presentare :
- certificato di iscrizione dell’animale,
- dichiarazione firmata dal cedente, con allegata copia del documento di identità dello stesso, rese ai sensi dell’ art.76 del D.P.R, 28/12/2000 n.445
- documento di riconoscimento del nuovo proprietario del cane;
- codice fiscale del nuovo proprietario;
- attestazione di pagamento di € 8,00 (euro otto) a carico del nuovo proprietario, mediante C/C postale n° 20599015 o in alternativa bonifico postale n. IT52K0760103200000020599015, indicando la causale “Attività veterinaria – Iscrizione anagrafe canina”.
indicando la causale “Attività Veterinaria – Iscrizione Anagrafe Canina”
- su C/C postale n° 20599015 o in alternativa
- bonifico postale n. IT52K0760103200000020599015
Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà tra privati è necessario presentare:
- certificato di iscrizione dell’animale,
- dichiarazione firmata dal cedente, con allegata copia del documento di identità dello stesso, rese ai sensi dell’ art.76 del D.P.R, 28/12/2000 n.445 ovvero attestazione di avvenuto cambiamento di proprietà rilasciato dalla Asl competente;
- documento di riconoscimento del nuovo proprietario del cane;
- codice fiscale del nuovo proprietario;
- attestazione di pagamento di € 8,00 (euro otto) a carico del nuovo proprietario, mediante C/C postale n° 20599015 o in alternativa bonifico postale n. IT52K0760103200000020599015, indicando la causale “Attività veterinaria – Iscrizione anagrafe canina”.
indicando la causale “Attività Veterinaria – Iscrizione Anagrafe Canina”
- su C/C postale n° 20599015 o in alternativa
- bonifico postale n. IT52K0760103200000020599015
4) CAMBIO DI RESIDENZA/DOMICILIO DEL CANE
Il cambio di residenza/domicilio di un cane deve essere registrato nell’anagrafe canina, entro 15 giorni.
Per effettuare la registrazione della variazione è necessario esibire presso la Sede U.O.S.D. Anagrafe Canina, negli orari di ricevimento al pubblico sopra indicati, la seguente documentazione:
- documento di identità e del codice fiscale del proprietario
- DENUNCIA VARIAZIONE ART_14 L.34-97 debitamente compilato e firmato attestazione di pagamento di € 8,00 (euro otto) a carico del nuovo proprietario
- attestazione di pagamento di € 8,00 (euro otto) a carico del nuovo proprietario, mediante C/C postale n° 20599015 o in alternativa bonifico postale n. IT52K0760103200000020599015, indicando la causale “Attività veterinaria – variazione residenza/domicilio”.
indicando la causale “variazione anagrafe canina”
- su C/C postale n° 20599015 o in alternativa
- bonifico postale n. IT52K0760103200000020599015
È consentito effettuare tale operazione anche da persona delegata, presentando regolare delega, corredata da fotocopia del documento e del codice fiscale del delegato e delegante.
5) DENUNCIA SMARRIMENTODEL CANE
Lo smarrimento dell’animale deve essere denunciato entro 15 giorni dall’evento.
Il proprietario/responsabile dell’animale dovrà recarsi presso la Sede U.O.S.D. Anagrafe Canina, denunciando lo smarrimento dell’animale.
Le denunce di smarrimento devono essere presentate dal proprietario/responsabile dell’animale, mediante presentazione agli uffici dell’Anagrafe canina della seguente documentazione:
- DENUNCIA VARIAZIONE ART_14 L.34-97 debitamente compilato e firmato dal proprietario/intestatario
- copia del documento e del codice fiscale del proprietario/intestatario;
È consentito effettuare tale operazione anche da persona delegata, presentando regolare delega, corredata da fotocopia del documento e del codice fiscale del delegato e delegante .
Tale comunicazione potrà essere anticipata tramite posta elettronica inviando la documentazione indicata tramite PEC [email protected] , mail [email protected], fax 06/93273148
In caso di smarrimento del cane, il proprietario/responsabile dell’animale può farne denuncia anche presso le Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia municipale), ma si precisa che questa denuncia NON SOSTITUISCE la comunicazione che obbligatoriamente deve essere effettuata presso l’ufficio di Anagrafe Canina della ASL.
Nessun diritto sanitario è dovuto dal proprietario per la procedura di accettazione e registrazione della denuncia.
In caso di ritrovamento
di un cane, è possibile rivolgersi presso la Sede U.O.S.D. Anagrafe canina o presso un Medico Veterinario accreditato per verificare l’eventuale presenza del microchip o del tatuaggio di identificazione. Questa procedura permetterà di risalire al proprietario tramite la ricerca nella Banca dati dell’Anagrafe Animali d’Affezione del Ministero della Sanità e successivamente a ricercare il codice nelle singole Anagrafi Territoriali, in quanto le regioni aggiornano i dati della Banca dati dell’Anagrafe Animali d’Affezione con differenti tempistiche.
Decesso
La registrazione del decesso di un animale regolarmente iscritto in Anagrafe canina può essere effettuata da un Medico Veterinario Libero Professionista accreditato, che potrà provvedere alla registrazione dell’evento ed alla stampa della certificazione, senza doversi poi recare presso i nostri Uffici.
Le denunce di decesso possono essere presentate anche presso la Sede U.O.S.D. Anagrafe Canina.
Il proprietario/responsabile dovrà presentare presso gli uffici dell’Anagrafe canina:
- DENUNCIA DECESSO debitamente compilato e firmato dal proprietario/intestatario;
- copia del documento e del codice fiscale del proprietario/intestatario
- Certificato di morte redatto da un Medico Veterinario oppure autodichiarazione del decesso dell’animale da riportare sul modello di denuncia di decesso in allegato
- Certificazione di avvio all’/avvenuto incenerimento delle spoglie oppure autodichiarazione del sotterramento delle spoglie in terreno di proprietà, a norma di legislazione cogente, da riportare sulla denuncia di decesso.
È consentito effettuare tale operazione anche da persona delegata, presentando regolare “modello di delega”, scaricabile da questa pagina, corredato da fotocopia del documento e del codice fiscale del delegato.
Nessun diritto sanitario è dovuto dal proprietario per la cancellazione dell’animale dall’anagrafe animali d’affezione.
Tale comunicazione potrà avvenire anche tramite PEC/posta elettronica seguendo le indicazioni della “Procedura denuncia decesso online”
Modalità per il rilascio del “Pet Passaport” (Cani/Gatti/Furetti)
Il “pet passport” è il Passaporto Europeo per animali d’affezione (cani, gatti e furetti) che viaggiano con il proprietario (o persona incaricata) negli Stati dell’Unione Europea o rientrano in territorio europeo da viaggi extra-comunitari ed è obbligatorio dal 1 ottobre 2004.
Il “pet passport” contiene i dati anagrafici del proprietario/responsabile, i dati relativi all’animale e alla sua identificazione tramite microchip e una serie di informazioni sanitarie riguardanti l’animale: vaccinazione antirabbica, titolazione anticorpale, eventuali esami o trattamenti terapeutici effettuati.
Ai fini del rilascio del passaporto i cani, gatti e furetti devono essere primariamente identificati tramite microchip e registrati all’anagrafe degli animali d’affezione.
Soltanto dopo aver identificato l’animale si potrà procedere, presso il proprio Medico Veterinario Libero Professionista, alla vaccinazione antirabbica, necessaria al rilascio del passaporto ed alla movimentazione dell’animale. La vaccinazione nei confronti della rabbia dovrà essere effettuata dopo i 90 giorni di età.
Una volta effettuate queste procedure, il proprietario del cane, gatto o furetto deve recarsi presso la Sede dell’ Anagrafe Canina, dove il rilascio del passaporto avverrà contestualmente all’accettazione della documentazione richiesta e comunque non oltre i 5 giorni lavorativi nel caso di problemi tecnico-amministrativi.
Si fa presente che la movimentazione dell’animale potrà avvenire trascorsi almeno 21 giorni dall’effettuazione della vaccinazione antirabbica; anche se si è già in possesso del passaporto quindi, si potrà partire con il proprio animale, senza incorrere in sanzioni, blocchi all’ingresso dell’animale e/o quarantene in altri Stati, soltanto dopo 3 settimane dalla vaccinazione. Per questo si raccomanda di organizzare le attività sanitarie ed amministrative necessarie all’espatrio del proprio animale con congruo anticipo rispetto alla data di partenza.
Documenti necessari per il rilascio del passaporto europeo:
- RICHIESTA RILASCIO/RINNOVO PASSPORTO debitamente compilato e firmato dal proprietario/intestatario
- Certificato di iscrizione in anagrafe canina;
- Certificato di vaccinazione antirabbica in corso di validità;
- Attestazione di pagamento di € 19,00 (euro diciannove), mediante C/C postale n° 20599015 o in alternativa bonifico postale n. IT52K0760103200000020599015, indicando la causale “Attività veterinaria – Rilascio/rinnovo passaporto”.
indicando la causale “Attività Veterinaria – Rilascio passaporto”
- sul C/C postale n° 20599015 o in alternativa
- bonifico postale n. IT52K0760103200000020599015
ATTENZIONE! ULTERIORI INFORMAZIONI:
- In Italia è vietata l’introduzione di cuccioli di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinati nei confronti della Rabbia.
Si ricorda che per l’ingresso in alcuni Paesi CE , la vaccinazione antirabbica non è l’unico requisito sanitario richiesto per viaggiare all’estero. Alcuni Paesi Europei richiedono anche ulteriori adempimenti sanitari: Regno Unito, Irlanda, Malta, Finlandia, Norvegia-> Il Medico Veterinario curante deve certificare l’avvenuto trattamento, solo per i cani, contro la tenia (echinococcus ), da effettuarsi non meno di 24 ore e non più di 120 ore prima dell’arrivo nel territorio di questi Stati.
Non è più necessario il trattamento contro le zecche.
Per l’entrata/ il rientro in Comunità Europea, provenendo da alcuni Paesi terzi (NON compresi nel Reg UE 577/13 Allegato II parte 1 e parte 2) , è richiesto il test di titolazione degli anticorpi nei confronti del virus rabbia, effettuato dal proprio medico veterinario di fiducia ed inviato a specifici laboratori riconosciuti.
L’espatrio verso i paesi Extra CEE implica il rispetto della normativa dei singoli paesi (può essere molto variabile a seconda della nazione e possono volerci anche alcuni mesi di tempo per preparare vaccinazioni, esami e documenti per mettere in regola l’animale). Per i necessari adempimenti si consiglia sempre di consultare con molto anticipo le rispettive autorità sanitarie (Ambasciate, Consolati o siti internet istituzionali) ed i vettori (aerei, navi, treni) che si intende utilizzare.
MODALITA’ RILASCIO CERTIFICATO SANITARIO PER L’ESPORTAZIONE DI CANI E GATTI A SEGUITO DEL PROPRIETARIO
Il proprietario dell’animale dovrà presentare:
- RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATO ESPATRIO, debitamente compilata;
- Attestazione iscrizione anagrafe canina dell’animale;
- Certificato di vaccinazione antirabbica in corso di validità. Il medico veterinario rilascia al proprietario dell’animale il certificato della vaccinazione effettuata: la certificazione della vaccinazione antirabbica è valida se indica il numero identificativo dell’animale. La vaccinazione, pertanto, dovrà essere effettuata lo stesso giorno dell’impianto del microchip o in data successiva, mai antecedente;
- Certificato di buona salute, più fotocopia, rilasciato dal proprio veterinario 48 ore prima della richiesta del certificato per l’esportazione; è valido se indica il numero identificativo dell’animale ed è completo in tutti i campi obbligatori ;
- Attestazione del pagamento di 11,00 €, mediante C/C postale n° 20599015 o in alternativa bonifico postale n. IT52K0760103200000020599015, indicando la causale “Attività Veterinaria – Rilascio certificato sanitario esportazione”, intestati ad ASL Roma 6 – Attività veterinaria
Il Certificato di Espatrio viene rilasciato contestualmente alla richiesta dell’utente, qualora la documentazione presentata sia conforme, fatti salvi problemi tecnico/informatici e/o amministrativi.
N.B. è consigliabile comunque di verificare presso le Autorità Consolari eventuali ulteriori requisiti necessari per l’introduzione degli animali nel Paese di destinazione