Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 532

  • Autore dell'articolo:
  • Categoria dell'articolo:Normativa

(Attuazione della direttiva 91/628 CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto) modificato e integrato dal Decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 388 (Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto)

Il D. Lgs. 532/1992 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993 n. 7, Supplemento Ordinario.
Il D. Lgs. 388/1998 è stato pubblicato sulla G.U. n. 262 del 9 novembre 1998.

Capitolo I
Disposizioni Generali


Art 1
1. Il presente decreto si applica al trasporto di:
a) solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina;
b) pollame, volatili e conigli domestici;
c) cani e gatti domestici;
d) altri mammiferi e volatili;
e) altri animali vertebrati e animali a sangue freddo.
2. **[Il presente decreto non si applica:
a) ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto;
b) ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso di un viaggio privato;
c) fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai trasporti di animali effettuati:
1) su una distanza massima di 50 chilometri a partire dall’inizio del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione;
2) dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso in cui le
circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali].

Art. 2
1. Ai fini del presente decreto sono applicabili, all’occorrenza, le definizioni di cui ai DD.LL. che attuano le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE.
2. Si intende inoltre per:
a) “mezzo di trasporto”: le parti di veicoli stradali, veicoli su rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico e il trasporto di animali, nonché i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo;
b) “trasporto”: ogni trasferimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali;
c) “punto di sosta”: un luogo in cui il viaggio è interrotto a scopo di riposo, alimentazione o abbeveraggio degli animali;
d) “punto di trasferimento”: il luogo in cui il trasporto è interrotto allo scopo di trasferire gli animali da un mezzo di trasporto ad un altro;
e) “luogo di partenza”: il luogo in cui, fatto salvo l’articolo 1, comma 2, gli animali sono caricati per la prima volta su un mezzo di trasporto, nonché tutti i luoghi in cui gli animali sono stati scaricati e *[stabulati per ventiquattro ore], abbeverati, nutriti, nonché, se necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi punto di sosta o di trasferimento; possono essere parimenti considerati “luoghi di partenza” i mercati ed i centri di raccolta autorizzati:
quando il primo luogo di carico degli animali è distante meno di 50 km dai summenzionati mercati, o centri ovvero quando, nel caso in cui la distanza sia superiore a 50 km, gli animali hanno beneficiato di un periodo di riposo di una durata da stabilirsi secondo le procedure comunitarie e sono stati abbeverati e nutriti prima di essere nuovamente caricati sul mezzo di trasporto;
f) “luogo di destinazione”: il luogo in cui gli animali sono scaricati definitivamente da un mezzo di trasporto; il luogo di destinazione non comprende un punto di sosta o un punto di trasferimento;
g) “viaggio”: il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione.
**[h) “periodo di riposo”: un periodo continuo nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto;
i) “trasportatore”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, per fini commerciali e a scopo di lucro trasporta animali per conto proprio o per conto terzi nonché chi mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi].

Capitolo II
Trasporto e controlli nel territorio della Comunità


Art. 3
1. I psti di ispezione frontaliera, gli uffici di cui all’allegato A del D.L. che attua la direttiva 89/608 e le Unità Sanitarie Locali, secondo le rispettive competenze vigilano affinché:
a) il trasporto di animali nel territorio e da questo ad altro Stato membro sia effettuato
conformemente al presente decreto e rispettando, per ciascuna specie, le disposizioni di cui all’allegato;
**[a-bis) lo spazio, inteso come densità di carico, per gli animali sia almeno conforme ai dati fissati nel capitolo VI dell’allegato in ordine agli animali e ai mezzi di trasporto menzionati in tale capitolo; le durate del trasporto e del periodo di riposo nonché gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali siano conformi alle norme stabilite nel capitolo VII dell’allegato, in relazione agli animali menzionati in tale capitolo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) 3820/85];
b) siano trasportati soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto e unicamente qualora siano state prese disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio e al loro arrivo nel luogo di destinazione; gli animali malati o feriti non sono considerati idonei al trasporto, salvo:
1) gli animali lievemente feriti o malati, per i quali il trasporto non sia causa di sofferenze inutili;
2) gli animali trasportati ai fini di ricerche scientifiche approvate;
c) gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto beneficino, appena possibile, di interventi immediati e, ove occorra, di un trattamento veterinario appropriato e, se necessario, siano macellati con urgenza evitando loro sofferenze inutili.
2. In deroga al comma l, lettera b), si può consentire il trasporto di animali destinati ad un trattamento veterinario di emergenza o alla macellazione di emergenza in condizioni non conformi al presente decreto, tali trasporti sono permessi soltanto a condizione che gli animali interessati non debbano subire indebite sofferenze o maltrattamenti; se del caso il Ministero della Sanità, adotta, secondo le procedure comunitarie, norme specifiche di applicazione.

Art. 4
1. Le autorità di cui all’art. 3, comma 1 vigilano affinché durante il viaggio, gli animali siano
identificati e registrati conformemente al titolo II del D.L. che attua la direttiva 90/425/CEE nonché accompagnati dai documenti previsti dalla normativa comunitaria o nazionale che consentano all’autorità competente di controllare:
1) l’origine ed il proprietario degli animali;
2) il luogo di partenza e il luogo di destinazione;
3) la data e l’ora di partenza.

Art. 5
**[1. Ogni trasportatore deve:
a) essere iscritto in apposito registro presso l’azienda sanitaria locale territorialmente competente in ragione della sua residenza o sede legale; nel registro sono annotati tutti gli elementi atti a consentire la sua rapida individuazione da parte dell’autorità di controllo per il caso di inosservanza alle prescrizioni di cui al presente decreto;
b) essere in possesso:
1) se stabilito nel territorio nazionale, di una autorizzazione valida per tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati su uno dei territori elencati nell’allegato I al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, rilasciata dalla azienda sanitaria locale di cui alla lettera a). Il suddetto trasportatore deve avvalersi, in caso di affidamento del trasporto di animali vivi ad altri, di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
2) se stabilito in un Paese terzo, di un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente di uno Stato membro, previa sottoscrizione di impegno a rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria. In tale impegno deve essere precisato, in particolare, che il trasportatore ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del presente decreto fino al luogo di destinazione, che, ove si trovi in Paesi terzi, è quello definito dalla relativa legislazione comunitaria e deve essere altresì precisato che la persona alla quale viene affidato il trasporto sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
c) non trasportare, né fare trasportare, animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili;
d) utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie, in particolare delle prescrizioni previste dall’allegato, in materia di benessere durante il trasporto.
2. La persona alla quale viene affidato il trasporto, fatto salvo quanto previsto dal capitolo I, sezione A, punto 6, lettera b), dell’allegato, deve possedere una formazione specifica acquisita presso l’impresa o presso un organismo di formazione o avere un’esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione e al trasporto di animali vertebrati nonché per prestare, se necessario, l’assistenza appropriata agli animali trasportati, comunque attestata dall’azienda sanitaria locale che ha concesso l’autorizzazione al trasportatore.
3. In caso di trasporto, il trasportatore deve:
a) stabilire, per gli animali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), destinati agli scambi o
all’esportazione, nel caso in cui la durata del viaggio sia superiore a otto ore, un ruolino di marcia conforme al modello di cui al capitolo VIII dell’allegato, che deve accompagnare il certificato sanitario durante il viaggio e nel quale siano precisati i punti di sosta e di eventuale trasferimento; un solo ruolino di marcia deve essere compilato per coprire tutta la durata del viaggio;
b) presentare il ruolino di marcia di cui alla lettera a) al veterinario ufficiale competente per la redazione del certificato sanitario; il numero o i numeri dei certificati devono essere indicati nel ruolino di marcia su cui è apposta la stampigliatura e la firma del veterinario ufficiale del luogo di partenza; questi notifica l’esistenza del ruolino di marcia mediante il sistema ANIMO;
c) accertarsi che:
1) l’originale del ruolino di marcia di cui alla lettera a) sia:
a) compilato e completato, nel momento opportuno, solo dalle persone a ciò legittimate;
b) unito al certificato sanitario che accompagna il trasporto durante tutta la durata del viaggio;
2) il personale incaricato del trasporto:
a) menzioni sul ruolino di marcia l’ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto;
b) faccia vistare, dal veterinario del posto di ispezione frontaliera o del punto di uscita designato da uno Stato membro, il ruolino di marcia, in caso di esportazione e quando il periodo di trasporto nel territorio comunitario è superiore a otto ore; il veterinario appone il visto previo controllo della stampigliatura e della firma e dopo aver controllato gli animali stabilendo che possono continuare il viaggio. Le spese sostenute per il controllo veterinario sono a carico dell’operatore che effettua l’esportazione secondo tariffe stabilite dall’articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
c) invii, al rientro, il ruolino di marcia all’autorità competente del luogo di origine del trasporto degli animali;
d) conservare una copia del ruolino di marcia per un periodo di almeno due anni, da presentare, su richiesta, all’autorità competente per eventuali verifiche;
e) fornire, a seconda delle specie di animali trasportate e quando la distanza implichi il rispetto delle disposizioni di cui al punto 4 del capitolo VII dell’allegato, la prova che sono state prese le misure per soddisfare le necessità di abbeverare e di alimentare gli animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia o di interruzione del viaggio per motivi indipendenti dalla sua volontà;
f) accertarsi che gli animali siano avviati senza indugio al loro luogo di destinazione;
g) accertarsi, fatta salva l’osservanza delle disposizioni di cui al capitolo III dell’allegato, che gli animali di specie non previste dal capitolo VII dell’allegato siano abbeverati ed alimentati in modo adeguato ad opportuni intervalli durante il trasporto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), punto 2), si applicano anche nel caso di esportazioni effettuate mediante trasporto marittimo e quando la durata del viaggio supera le otto ore.
5. Le autorità competenti di cui all’articolo 3, comma 1, provvedono affinché:
a) i punti di sosta stabiliti dal trasportatore ai sensi del comma 3, lettera a), soddisfino i criteri comunitari fissati con regolamento (CE) 1255/97 e siano sottoposti a periodici controlli;
b) gli animali pervenuti presso i punti di sosta siano controllati e ritenuti idonei a proseguire il viaggio.
6. Le spese relative all’osservanza dei requisiti in materia di alimentazione, abbeveraggio e riposo degli animali sono a carico del trasportatore].

Art 6
1. Nell’allegato A, parte II del D.L. che attua le direttive 89/662 e 90/425/CEE, la sezione I è completata dal riferimento seguente: “D.L. che attua la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991”.
2. Lo scambio di informazioni tra autorità per il rispetto delle prescrizioni del presente decreto deve essere integrato nel sistema informatizzato previsto nel D.L. che attua le direttive 89/662 e 90/425/CEE, ANIMO e, per le importazioni in provenienza dai Paesi terzi nel progetto SHIFT.

Art. 7
1. Le autorità di cui all’art. 3, comma 1, provvedono affinché vengano prese tutte le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto o le sofferenze degli animali in caso di sciopero o qualora altre circostanze imprevedibili impediscano l’applicazione del presente decreto; in particolare le autorità competenti adotteranno provvedimenti speciali presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, scali di smistamento, posti di ispezione frontalieri, per accelerare il trasporto degli animali nelle condizioni conformi alle prescrizioni del presente decreto.
2. Fatte salve le altre misure comunitarie di polizia sanitaria, nessuna partita di animali può essere trattenuta durante il trasporto, salvo qualora sia veramente indispensabile per il benessere degli animali; allorquando una partita di animali deve essere trattenuta durante il trasporto per più di due ore, si dovranno prendere le misure appropriate per la cura degli animali, e, ove occorra, per il loro scarico e l’eventuale stabulazione.

Art. 8
**[1. Le autorità competenti di cui all’articolo 3, comma 1, verificano, nel rispetto dei princìpi e delle norme di controllo di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, l’osservanza delle prescrizioni di cui al presente decreto, senza discriminazioni, controllando:
a) i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale;
b) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione;
c) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonché nei punti di sosta e di trasferimento;
d) le indicazioni riportate nei documenti d’accompagnamento.
2. I controlli di cui al comma 1 devono essere effettuati su un campione rappresentativo di animali trasportati sul territorio nazionale nel corso di ciascun anno e possono essere contestuali a quelli effettuati per altri scopi.
3. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che riporta il numero di controlli effettuati nel corso dell’anno precedente, in relazione a ciascuna delle tipologie di controllo previste al comma 1, compresi gli elementi relativi alle infrazioni constatate e le azioni ad esse conseguenti; il Ministero della sanità trasmette alla Commissione europea una relazione redatta sulla base di tali dati.
4. Fermi restando i controlli di cui al comma 1, le autorità di cui al comma 1 possono effettuare, durante il trasporto degli animali, ulteriori controlli sugli animali qualora dispongano di informazioni che consentano di presumere un’infrazione].


Art. 9
1. Chiunque constati, durante il trasporto, che le disposizioni del presente decreto non sono o non sono state rispettate, informa l’autorità competente del luogo in cui si è accertato il fatto, e quest’ultima chiede al responsabile del trasporto di adottare i provvedimenti necessari per la tutela del benessere degli animali interessati.
Tali misure possono prevedere:
a) che venga terminato il viaggio o che gli animali siano riportati al luogo di partenza seguendo il percorso più diretto, purché tale misura non provochi sofferenze indebite agli animali;
b) che gli animali siano adeguatamente stabulati e beneficino delle cure appropriate fino a che venga trovata una soluzione al problema;
c) che si proceda alla macellazione degli animali, senza causare sofferenze inutili.
2. Qualora il responsabile del trasporto non ottemperi alle ingiunzioni dell’autorità competente, quest’ultima procede alla esecuzione coattiva con spese a carico dell’interessato.
3. Le decisioni adottate dalle competenti autorità devono essere comunicate, con l’indicazione delle relative motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonché, *[mediante il sistema ANIMO, e secondo modalità, incluse quelle finanziarie, da determinarsi in sede comunitaria], alla competente autorità dello Stato membro speditore per il tramite degli uffici di cui all’allegato A del D.L. che attua la direttiva 89/608/CEE.
4. A richiesta dello speditore o del suo mandatario, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con l’indicazione delle vie di ricorso nonché della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso; tuttavia, in caso di lite e qualora le due parti siano d’accordo, esse possono, entro un termine massimo di un mese, sottoporre la lite alla valutazione di un esperto che figuri, in un elenco di esperti della comunità che sarà stabilito dalla Commissione, per il tramite degli uffici di cui al comma 3: le parti si conformano al parere dell’esperto.

Art 10
**[1. Le autorità competenti assicurano l’assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l’osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto].

Capitolo III
Importazione da Paesi terzi

Art. 11
1 Si applicano le norme del D.L. che attua la direttiva 91/496/CEE, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione ed il seguito da dare ai controlli.
**[2. L’importazione, il transito e il trasporto attraverso il territorio comunitario di animali vivi in provenienza da Paesi terzi, ai sensi del presente decreto, sono autorizzati soltanto se il trasportatore:
a) s’impegna per iscritto a rispettare le prescrizioni del presente decreto, in particolare quelle di cui all’articolo 5, ed ha adottato le disposizioni necessarie per conformarvisi;
b) presenta il ruolino di cui all’articolo 5].
**[2-bis. Il veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliera, all’atto del controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, deve verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali;
ove accerti l’inosservanza delle prescrizioni concernenti l’abbeveraggio e l’alimentazione degli animali, adotta, a spese dell’interessato, le misure previste all’articolo 9.
2-ter. Il certificato o i documenti previsti all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, sono completati secondo le modalità stabilite in sede comunitaria; in attesa della adozione delle relative modalità, si applicano le norme nazionali in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del Trattato].

Capitolo IV
Disposizioni finali

Art. 12
1. Il Ministero della Sanità può chiedere, a seguito di disposizioni comunitarie, che i certificati o documenti di accompagnamento previsti per il trasporto degli animali di cui all’art. 1 debbano essere completati da un attestato dell’autorità competente, ai sensi del decreto legislativo di attuazione delle direttive 89/662 e 90/425, in materia di tutela del benessere degli animali.

Art. 13
1. Il Ministero della Sanità con proprio regolamento adotta norme integrative e di applicazione del presente decreto e dispone le verifiche necessarie perché siano ammessi agli scambi soltanto animali trattati conformemente alle presenti disposizioni.
2. Le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere o mantenere norme più favorevoli e stabilire le relative sanzioni pecuniarie amministrative, informandone il Ministero della Sanità.
3. Ferma restando la competenza generale del Comune a vigilare sul rispetto delle norme di protezione degli animali anche tramite le guardie zoofile delle associazioni di volontariato, fatta salva la competenza del Prefetto a vigilare sulle violazioni all’art. 727 del Codice penale, le Unità Sanitarie Locali nell’ambito della vigilanza di cui all’art. 6, lettera u) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, controllano l’applicazione delle disposizioni del presente decreto.
4. Il Ministero della Sanità comunica alla Commissione le disposizioni più favorevoli adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa e delle disposizioni della legge 1985, n. 623.
5. Le entrate previste dall’art. 5, comma 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono utilizzate anche per le attività che il personale del Ministero della Sanità svolge nell’ambito delle funzioni di controllo, programmazione, verifica, informazione ed educazione sanitaria.

Art.14
1. Salvo che il fatto costituisca reato, *[il trasportatore che viola] le disposizioni relative al trasporto degli animali di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

Art. 14-bis
**[1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 14, l’azienda sanitaria locale competente
sospende l’autorizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), in caso di infrazioni ripetute al presente decreto o la ritira, in caso di infrazioni che comportino una grave sofferenza per gli animali.
2. Qualora le autorità competenti di cui all’articolo 3, comma 1, constatino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto, informano l’autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione; quest’ultima adotta tutte le misure opportune e, segnatamente, quelle previste al comma 1, comunicando all’autorità competente che ha rilevato l’infrazione e alla Commissione europea la decisione adottata e le relative motivazioni.
3. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in materia di reciproca assistenza.
4. In caso di constatazione di infrazioni gravi o ripetute, all’esito negativo della procedura di cui al comma 3, il Ministero della sanità, sentita la Commissione europea, può vietare temporaneamente al trasportatore che ha commesso tali infrazioni di trasportare animali sul territorio nazionale.
5. Le autorità che procedono all’accertamento di infrazioni al presente decreto, trasmettono all’azienda sanitaria locale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), tutti gli elementi ad esse relativi ai fini dell’applicazione del comma 1].
A. Disposizioni generali
1. Gli animali gravidi che devono figliare durante il trasporto o che hanno figliato nel corso delle quarantotto ore precedenti e gli animali appena nati il cui ombelico non sia del tutto cicatrizzato non sono considerati idonei al trasporto.
2. a) gli animali devono disporre di spazio sufficiente per restare eretti nella loro posizione naturale ed, all’occorrenza, di barriere che li proteggano dai movimenti dei mezzi di trasporto. Tranne nel caso in cui condizioni particolari di protezione degli animali esigano il contrario, essi devono avere la possibilità di coricarsi.
b) I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere costruiti in modo da proteggere gli animali dalle intemperie e da forti variazioni climatiche. La ventilazione e la cubatura d’aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie di animali trasportati.
**[All’interno dello scompartimento degli animali e di ciascuno dei suoi livelli occorre prevedere uno spazio libero sufficiente per garantire un’aerazione adeguata al di sopra degli animali quando si trovano naturalmente in posizione eretta e che non ostacoli i loro movimenti naturali].
c) I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere di facile pulitura, muniti di chiusura perché gli animali non possano fuggire, costruiti in modo da evitare qualsiasi lesione o sofferenza inutile agli animali ed attrezzati in modo da garantire la sicurezza di questi ultimi durante il trasporto. I contenitori utilizzati per il trasporto devono essere muniti di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi, nonché di un segnale indicante la posizione in cui gli stessi si trovano. Essi devono consentire l’ispezione e la cura degli animali ed essere disposti in modo da non ostacolare la circolazione dell’aria. Durante il trasporto e nelle operazioni di manipolazione, i contenitori devono sempre essere mantenuti in posizione verticale e non devono essere esposti a scosse o urti violenti. d) **[Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati e ricevere un’alimentazione adeguata agli intervalli di cui al capitolo VII].
e) Durante il trasporto i solipedi devono essere muniti di una cavezza. Tale disposizione non si applica obbligatoriamente ai puledri non domati, né agli animali trasportati in recinti individuali.
f) Quando gli animali sono legati, le corde o i lacci utilizzati devono essere abbastanza resistenti da non rompersi in normali condizioni di trasporto e sufficientemente lunghi per consentire agli animali, ove occorra, di coricarsi, nutrirsi ed abbeverarsi evitando ogni rischio di strangolamento o ferite. Gli animali non devono essere legati per le corna o con un anello nasale.
g) I solipedi debbono essere trasportati in stalli o recinti individuali progettati in modo da proteggere gli animali dagli urti. Tuttavia questi animali possono essere trasportati in gruppi; in tal caso occorre accertarsi che animali reciprocamente ostili non siano trasportati insieme o, allorché sono trasportati in gruppo, abbiano gli zoccoli posteriori non ferrati.
h) I solipedi non debbono essere trasportati in veicoli a più livelli.
3. a)Quando gli animali di specie diverse sono trasportati in uno stesso veicolo, essi
devono essere separati per specie, tranne nel caso di animali abituati a stare in compagnia, che soffrirebbero per la separazione. Inoltre si devono prevedere misure particolari per evitare gli inconvenienti che possono derivare dalla presenza, nella stessa spedizione, di animali reciprocamente ostili per natura. Quando animali di età diverse sono caricati nello stesso veicolo, gli adulti devono essere separati dai giovani; questa restrizione non si applica, tuttavia, alle femmine che viaggiano con i loro piccoli nel periodo dell’allattamento. I maschi adulti non castrati devono essere separati dalle femmine. I verri destinati alla riproduzione devono essere separati l’uno dall’altro, così come gli stalloni. Queste disposizioni si applicano soltanto se gli animali non sono stati allevati in gruppi compatibili o se non sono stati abituati gli uni agli altri.
b) Nei compartimenti nei quali sono trasportati animali, non devono essere caricate merci che possano nuocere al benessere dei medesimi.
4. Per caricare e scaricare gli animali devono essere utilizzate apposite attrezzature,
come ponti, rampe o passerelle. Tali attrezzature devono avere un pavimento non
sdrucciolevole e, se è necessario, di [sic] una protezione laterale. Durante le operazioni di trasporto, gli animali non devono essere mantenuti in sospensione con mezzi meccanici né essere sollevati o tirati per la testa, le corna, le zampe, la coda o il vello. E’ inoltre opportuno evitare quanto più possibile l’utilizzazione di apparecchi a scarica elettrica.
5. Il pavimento dei mezzi di trasporto o dei contenitori deve essere abbastanza solido da
resistere al peso degli animali trasportati e non deve essere sdrucciolevole; se è munito di interstizi o perforazioni non deve presentare gibbosità che possano causare ferite agli animali. Deve essere ricoperto da strame sufficiente ad assorbire gli escrementi, a meno che lo strame non possa essere sostituito da altro materiale che presenti almeno vantaggi analoghi o gli escrementi siano regolarmente rimossi.
6. Al fine di assicurare le cure necessarie agli animali durante il trasporto, questi ultimi
devono essere accompagnati, tranne nel caso in cui:
a) gli animali siano trasportati in contenitori sicuri, adeguatamente aerati e, se del
caso, forniti di cibo e acqua, in recipienti erogatori muniti di dispositivi che ne
impediscano la fuoruscita, in quantità sufficiente per un viaggio di durata doppia
rispetto a quella del viaggio previsto;
b) il trasportatore si assuma il compito di guardiano;
c) il mittente abbia incaricato un proprio mandatario di accudire agli animali nei punti di
sosta appropriati.
7. a) Il guadiano o il mandatario del mittente è tenuto ad accudire agli animali, ad abbeverarli, nutrirli e, se del caso, mungerli.
b) Le mucche in lattazione devono essere munte ad intervalli di circa dodici ore e comunque non superiori a quindici ore.
c) Al fine di garantire le cure di cui al presente punto, il guardiano deve avere a propria disposizione, se necessario, un adeguato mezzo di illuminazione.
8. Gli animali devono essere caricati unicamente su mezzi di trasporto scrupolosamente puliti e eventualmente disinfettati. I cadaveri, il letame e gli escrementi devono essere rimossi il più presto possibile.
B. Disposizioni speciali per il trasporto ferroviario
9. Ogni vagone ferroviario utilizzato per il trasporto degli animali deve essere munito di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi, salvo quando gli animali sono trasportati in contenitori. In mancanza di vagoni particolarmente attrezzati per il trasporto degli animali, i vagoni utilizzati devono essere coperti, in grado di viaggiare ad alta velocità, nonché muniti di aperture per l’aerazione sufficientemente larghe o disporre di un adeguato sistema di aerazione, anche a bassa velocità. Le pareti interne di tali vagoni devono essere di legno o di ogni altro materiale adeguato, prive di gibbosità e munite di anelli o sbarre, situati ad altezza conveniente, ai quali possano essere legati gli animali.
10. Qualora non siano trasportati in recinti individuali, i solipedi devono essere legati sia lungo la stessa parete, che gli uni di fronte agli altri. Tuttavia i puledri e gli animali non domati non devono essere legati.
11. Gli animali di grandi dimensioni devono essere disposti all’interno dei vagoni in modo tale da permettere al guardiano di circolare fra loro.
12. Quando in base al punto 3, lettera a) occorra procedere alla separazione degli animali, essa può essere realizzata sia legandoli a pareti diverse del vagone, se la superficie di questo lo consente, sia mediante adatti tramezzi.
13. Al momento della formazione dei treni e durante ogni altra manovra dei vagoni, devono essere prese tutte le precauzioni per evitare gli urti violenti dei vagoni che trasportano gli animali.
C. Disposizioni speciali per il trasporto stradale
14. I veicoli devono essere attrezzati in modo da impedire la fuga degli animali ed equipaggiati in modo da garantirne la sicurezza; essi devono altresì essere muniti di una copertura che garantisca un’effettiva protezione contro le intemperie.
15. Dispositivi di attacco devono essere installati nei veicoli utilizzati per il trasporto di animali di notevoli dimensioni che, normalmente, necessitano di essere legati. Quando si rende necessaria la divisione dei veicoli in compartimenti, essa deve essere realizzata mediante tramezzi resistenti.
16. I veicoli devono essere dotati di un’attrezzatura adeguata o conforme alle condizioni previste al punto 4.
D. Disposizioni speciali per il trasporto per via navigabile
17. L’attrezzatura delle navi deve consentire il trasporto degli animali senza che questi siano esposti a ferite o a sofferenze evitabili.
18. Gli animali non devono essere trasportati su ponti scoperti, tranne che in contenitori convenientemente agganciati o in altre strutture approvate dall’autorità competente e che assicurino un’adeguata protezione contro il mare e le intemperie.
19. Gli animali devono essere legati o convenientemente sistemati in recinti o imballaggi.
20. Convenienti passerelle devono essere disposte per consentire l’accesso ai recinti, ai contenitori o ai veicoli nei quali sono contenuti gli animali. Devono inoltre essere disponibili adeguati impianti che assicurino l’illuminazione.
21. I guardiani devono essere in numero sufficiente, tenuto conto del numero degli animali trasportati e della durata del viaggio.
22. Tutte le parti della nave occupate dagli animali devono essere provviste di dispositivi di scolo delle acque ed essere mantenute in buone condizioni igieniche.
23. Uno strumento del tipo approvato dall’autorità competente deve essere disponbile a bordo per poter procedere all’abbattimento degli animali in casi di necessità.
24. Le navi adibite al trasporto di animali devono essere fornite, prima della partenza, di riserve sufficienti di acqua potabile -qualora non dispongano di un sistema appropriato che ne consenta la produzione- e di alimenti appropriati, tenuto conto sia della specie e del numero degli animali trasportati, sia della durata del trasporto.
25. Devono essere adottate le disposizioni del caso per isolare durante il trasporto gli animali malati o feriti e, se necessario, devono essere prestate loro le prime cure.
26. Le disposizioni di cui ai punti 17, 18 e 19 non si applicano ai trasporti di animali effettuati su vagoni ferroviari o veicoli stradali caricati su ferry-boats o navi simili.
a) Quando gli animali sono trasportati in vagoni ferroviari caricati su navi, occorre prendere disposizioni particolari affinché per tutta la durata del viaggio gli animali possano beneficiare di un’adeguata aerazione.
b) Per il trasporto di animali su veicoli stradali caricati su navi, è opportuno applicare le seguenti misure:
i) lo scompartimento degli animali deve essere adeguatamente fissato al veicolo; il veicolo e lo scompartimento degli animali debbono essere solidamente fissati alla nave. Su un ponte coperto di un nave traghetto “roll-on/roll-off” deve essere mantenuta un’aerazione sufficiente, in funzione del numero di veicoli trasportati. Qualora ciò sia possibile, un veicolo per il trasporto degli animali dovrebbe essere posto vicino ad un ingresso d’aria fresca;
ii) lo scompartimento degli animali deve essere dotato di un sufficiente numero di aperture o di altri mezzi che provvedano una sufficiente aerazione, tenuto conto del fatto che nello spazio angusto della stiva garage di un nave il flusso d’aria è limitato. Lo spazio libero all’interno dello scompartimento degli animali e di ciascuno dei suoi livelli deve essere sufficiente per consentire un’aerazione appropriata al di sopra degli animali quando essi si trovano naturalmente in una posizione eretta;
iii) si deve prevedere un accesso diretto su ogni lato dello scompartimento degli animali affinché questi possano essere curati, alimentati ed abbeverati durante il viaggio.
E. Disposizioni speciali per il trasporto aereo
27. Gli animali devono essere trasportati in contenitori, recinti o stalli adatti alla specie cui essi appartengono, conformi almeno alle disposizioni IATA più recenti concernenti gli animali vivi.
28. Si devono prendere precauzioni per evitare a bordo temperature troppo alte o troppo basse, in considerazione della specie. Devono essere inoltre evitate le forti variazioni di pressione atmosferica.
29. Uno strumento del tipo approvato dall’autorità competente deve essere disponibile a bordo degli aerei da carico per poter procedere all’abbattimento degli animali in caso di necessità.

47. DENSITA’ DI CARICO
A) SOLIPEDI DOMESTICI
Trasporto ferroviario
Cavalli adulti
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata non superiore a 48 ore)
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata superiore a 48 ore)
Pony (altezza inferiore a 144 cm)
Puledri (0-6 mesi)
1,75 m2 (0,7 x 2,5 m) (*)
1,2 m2 (0,6 x 2 m)
2,4 m2 (1,2 x 2 m)
1 m2 (0,6 x 1,8)
1,4 m2 (1 x 1,4 m)

(*) La larghezza standard utile dei vagoni è di 2,6-2,7 m.
N. B.: Durante i lunghi viaggi i puledri e i cavalli giovani devono potersi coricare.


Le cifre possono variare del 10% al massimo per i cavalali adulti e i pony e del 20% al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.

Trasporto stradale
Cavalli adulti
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata non superiore a 48 ore
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata superiore a 48 ore)
Pony (altezza inferiore a 144 cm)
Puledri (0-6 mesi)
1,75 m2 (0,7 x 2,5 m)
1,2 m2 0,6 x 2 m)
2,4 m2 (1,2 x 2m)
1 m2 (0,6 x 1,8)
1,4 m2 (1 x 1,4 m)
N. B.: Durante i viaggi lunghi i puledri devono potersi coricare.

Le cifre possono variare del 10% al massimo per i cavalli adulti ed i pony e del 20% al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.

Trasporto aereo e marittimo
Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico degli animali,alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto

**Capitolo VII
48. INTERVALLI PER L’ABBEVERAGGIO E L’ALIMENTAZIONE E PERIODI DI VIAGGIO E DI RIPOSO

Le condizioni definite nel presente capitolo si applicano al trasporto delle specie animali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), ad eccezione del trasporto aereo le cui condizioni figurano al capitolo 1, lettera E, punti da 27 a 29.
La durata di viaggio degli animali delle specie di cui al punto 1 non deve essere superiore a 8 ore.
La durata massima del viaggio di cui al punto 2 può essere prolungata se per il veicolo di trasporto ricorrono le seguenti condizioni supplementari:
– strame sufficiente sul pavimento del veicolo;
il veicolo di trasporto dispone di una quantità di foraggio adeguata in funzione delle specie di animali trasportate e della durata del viaggio;
accesso diretto agli animali;
possibilità di un’adeguata aerazione adattabile in base alla temperatura (interna ed esterna);
pannelli mobili per creare compartimenti separati;
presenza, sul veicolo, di un dispositivo che consenta l’erogazione di acqua durante le soste;
in caso di veicoli per il trasporto dei suini, acqua sufficiente per l’abbeveraggio degli animali durante il viaggio.
Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le condizioni enumerate al punto 3, gli intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione e le durate di viaggio e riposo sono i seguenti:
Vitelli, agnelli, capretti e puledri non svezzati che ricevono un’alimentazione lattea nonché i maialini non svezzati devono beneficiare, dopo nove ore di viaggio, di un riposo di almeno un’ora durante il quale sono abbeverati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre nove ore.
I suini possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattr’ore. Durante il viaggio gli animali devono poter accedere sempre all’acqua.
I solipedi domestici (esclusi gli equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE) [G.U. n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29] possono essere trasportati per una durata massima di 24 ore. Durante il viaggio, gli animali devono essere abbeverati e, se necessario, alimentati ogni otto ore.
Tutti gli animali delle specie di cui al punto 1 devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un sufficiente riposo di almeno un’ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore.
Dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore.
Gli animali non devono essere trasportati per ferrovia qualora la durata massima del viaggio supera quella di cui al punto 2. Tuttavia le durate di viaggio previste al punto 4 si applicano se sono rispettate le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione dei periodi di riposo.
a) gli animali devono essere trasportati per via marittima se la durata del viaggio supera quella di cui al punto 2, salvo che le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, siano rispettate.
b) In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo faccia parte del piano generale di cui ai punti 2,3 e 4.
Nell’interesse degli animali in questione, i periodi di viaggio di cui ai punti 3, 4 e 7, lettera b) possono essere prolungati di due ore tenendo conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione.
Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 3 a 8, gli Stati membri sono autorizzati a prevedere un periodo di trasporto massimo di 8 ore non rinnovabile per i trasporti di animali destinati al macello effettuati esclusivamente da punto di partenza a un punto di destinazione situati sul loro proprio territorio.

**CAPITOLO VIII
RUOLINO DI MARCIA
TRASPORTATORE
(NOME, INDIRIZZO, RAGIONE SOCIALE)
FIRMA DEL TRASPORTATORE
(1)
TIPO DI MEZZO DI TRASPORTO
N. DI TARGA D’IMMATRICOLAZIONE O DI IDENTIFICAZIONE
(1)
SPECIE ANIMALE:
QUANTITA’:
LUOGO DI PARTENZA:
LUOGO D’ARRIVO:
(1)
ITINERARIO:
STIMA DELLA DURATA DEL PERCORSO:
(1)
N. CERTIFICATIO/I SANITARIO/I O DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO
(2)
DEL VETERINARIO DEL LUOGO DI PARTENZA
(2)
DELL’AUTORITA’ COMPETENTE DEL POSTO D’USCITA O DEL POSTO DI FRONTIERA AUTORIZZATO
(4)
DATA E ORA DI PARTENZA:
PUNTI DI SOSTA O DI TRASFERIMENTO:
NOME DEL RESPONSABILE DEL TRASFERIMENTO DURANTE IL VIAGGIO:
(3)
LUOGO E INDIRIZZO DATA E ORA DURATA DELLA SOSTA MOTIVO
Deve essere compilato dal trasportatore prima del viaggio.
Deve essere compilato dal veterinario competente.
Deve essere compilato dal trasportatore durante il viaggio.
Deve essere compilato dall’autorità competente del posto di uscita.
Data e ora d’arrivo
Firma del responsabile del trasporto durante il viaggio