Regolamento Veterinario del COMUNE DI ROMA – Estratto

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DELIBERAZIONE N. 1017 DEL 25 MARZO 1980 (Completa)
Sanzioni amministrative per le violazioni alle disposizioni del regolamento per il servizio veterinario

ORDINANZA N. 1 DEL 10 MARZO 1981 DELLA
GIUNTA MUNICIPALE


Art. 175
Museruole e collari
I cani circolanti nel territorio comunale, ferme restando le norme di cui al successivo art. 176, dovranno essere tenuti al guinzaglio da persona capace e responsabile o, se liberi, dovranno essere muniti di collare e museruola regolamentare, avente cioè forma e consistenza tali da impedire all’animale di mordere.
Art. 176
Obbligo del guinzaglio e della museruola
Dovranno essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola regolamentare:
a) i cani di grande mole o di indole aggressiva (mastini, bulldogs, sanbernardo, danesi, boxers, dobbermann, pastori tedeschi e similari);
b) tutti i cani condotti nelle strade affollate, nei parchi e giardini pubblici, nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto, nei cortili e nelle scalinate dei condomini.
Art. 177
Esenzione dall’obbligo della museruola e del guinzaglio
Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola :
a) i cani da guardia soltanto nei recinti dei luoghi da sorvegliare, purché, non aperti al pubblico;
b) i cani da pastore e quelli da caccia, soltanto per il tempo in cui vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi o per la battuta di caccia ;
c) i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, quando siano utilizzati per servizio.
Art. 178
Divieto accesso cani
E’ vietato l’accesso dei cani alle spiagge durante la stagione balneare, nelle ore di frequenza del pubblico, negli spazi pubblici attrezzati per la ricreazione ed il gioco dei bambini, nonché, nei supermercati e nei negozi alimentari in genere.
Art. 179
Cani da guardia
I cani messi a guardia di locali facilmente accessibili al pubblico, debbono, durante il giorno, essere saldamente legati. Durante la notte essi possono essere lasciati liberi, purché in recinti chiusi o trattenuti da una catena scorrevole.
A cura dei proprietari saranno affissi appositi cartelli per segnalare la presenza di cani.
Art. 180
Deiezione cani
E’ vietato lasciare defecare gli animali sui marciapiedi e sulle strade. I proprietari sono tenuti a condurre i cani, per i bisogni fisiologici, negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aiuole ed in prossimità degli scolatori (cunette) ai margini dei marciapiedi. Ove ciò non fosse possibile, i detentori degli animali sono tenuti a munirsi di raccoglitore per evitare che il suolo resti insudiciato.
Art. 181
Cattura cani randagi
Il Canile Comunale, in conformità del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320 e delle altre norme vigenti in materia, assicura il Servizio di cattura dei cani randagi a mezzo di apposite pattuglie.
Art. 182
Cani soggetti a cattura
Sono soggetti a cattura:
a) i cani vaganti senza prescritta museruola;
b) i cani lasciati liberi e senza museruola anche in aree private, se aperte al pubblico;
c) i cani lasciati liberi muniti di museruola non avente forma e consistenza tali da impedire all’animale di mordere;
d) i cani lasciati liberi, ancorché muniti d’idonea museruola, durante i periodi e nei luoghi in cui è fatto obbligo di condurli anche al guinzaglio.

Non si procede, tuttavia, alla cattura allorquando il cane si trovi nell’immediata vicinanza del detentore e questi intervenga per dimostrarne il possesso.
In tal caso il personale addetto, effettua, seduta stante, gli opportuni accertamenti e contesta al detentore l’infrazione.

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